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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 05/03/2008, n. 9982
1. EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Reato di cui all'art. 20 lett. c), L. n. 47 del 1985 - Condono edilizio - Applicabilità - Esclusione. 2. EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Sanabilità mediante condono edilizio dei manufatti abusivamente eseguiti - Possibilità - Condizioni. 3. EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca - Obbligatorietà - Eccezione.
1. In tema di reati edilizi, il condono edilizio previsto dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724 non si applica al reato di lottizzazione abusiva (artt. 18 e 20, lett. c, L. 28 febbraio 1985
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 19.2.2005, in riforma della sentenza emessa dal Pretore di quella città in data 21.4.1998, anche nei confronti di Quattrone Francesco Gregorio, dichiarava estinti per prescrizione i reati (a quegli ascritti) di cui: - alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere concorso alla lottizzazione abusiva a scopo edilizio di un appezzamento di terreno ricadente in zona "E" agricola, sul quale realizzava, in assenza di concessioni edilizie, n. 8 fabbricati ed opere complementari (strada, impianti idrico, elettrico e fognar |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze anzidette sono infondate; 1. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema: - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzazione adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi. Nella fattispecie in esame è stata realizzata "una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio", conferendo un diverso assetto ad una porzione di esso, con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo (plurima edificazione residenziale di un appezzamento di terreno in zona agricola, ove l'edificazione rurale - fra l'altro - era consentita esclusivamente con il ridotto e non osservato indice di 0,03 mc./mq.). È stata posta cioè ili essere un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell'uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico generale, sicché deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza delle nuove costruzioni sullo stato di urbanizzazione esistente. 2. Il reato di lottizzazione abusiva - negoziale, materiale o mista - non è suscettibile di condono edilizio ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39 (vedi Cass., Sez. 3: 4.2.2003, Bertelli; 21.2.2003, n. 8557, Cicchett |
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P.Q.M.La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente |
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