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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 19/04/2006, n. 13705
Edilizia e immobili - Opere stagionali - Rilevabilità al fine di escludere il permesso di costruire - Non fondatezza - Fondamento.In materia edilizia, ai fini della necessità del preventivo rilascio della concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di costruire) non rileva il carattere stagionale del manufatto realizza |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del 30 ottobre 2002, il Tribunale di Terni aveva assolto Benito Mulas dai reati di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma 1, lett. c) e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, perché il fatto non costituisce reato. L'ipotesi accusatoria aveva riguardato il fatto di avere realizzato, all'interno di un camping in area di proprietà del Comune di Terni soggetta a vincolo paesaggistico e, in quanto area naturale protetta, compresa nel parco fluviale del Nera ai sensi della L. R. Umbria 3 marzo 1995, n. 9, un manufatto in legno, stabilmente assicurato al suolo con piastre metalliche, di mt. 2,50 di lunghezza, mt. 5 di larghezza e mt. 2,50 di altezza, destinato a scopo residenziale, con accesso collegato ad una roulotte e, su un'area contigua, una pedana in legno, attrezzata con tavole e panch |
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MOTIVI DELLA DECISIONEI reati contestati al ricorrente sono estinti per prescrizione, maturata quantomeno in data 31 gennaio 2006. Trattandosi infatti di contravvenzioni punibili anche con l'arresto, il periodo di prescrizione è previsto dall'art. 157 c.p.p., comma 1, n. 5, in tre anni, maggiorabili fino alla metà, al ricorrere di uno degli eventi interruttivi di cui all'art. 160 c.p.p. (ambedue le norme nel testo previgente alla modifica apportata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, inapplicabile ratione temporis al caso in esame a norma dell'art. 10, comma 2 della legge) e pertanto, nel caso in esame, per effetto degli eventi interruttivi rappresentati dal decreto di citazione a giudizio e dalla sentenza di condanna, in quattro anni e sei mesi. Poiché i reati sono sta |
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P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per prescrizione. Rigetta nel resto. |
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