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Sent. C. Stato 07/05/2009, n. 2835

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DECISIONE

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente decisione

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione Autonoma di Bolzano del Tribunale di giustizia amministrativa ha respinto il ricorso proposto dagli appellanti in epigrafe per l’annullamento dei seguenti atti: 1) concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Sindaco del Comune di Rasun Anterselva, in data 17 aprile 2002, avente ad oggetto il risanamento della “Casa al lago Anterselva Seehaus”; 2) parere favorevole della Commissione edilizia del 20 febbraio 2002; licenza d’uso rilasciata dallo stesso Sindaco in data 9 maggio 2002 alla s.n.c. Adler di Plaickner Peter; 4) licenza per l’esercizio di un Hotel-residence.ristorante-bar all’insegna Hotel Residence Seehaus, rilasciata all’affittuario della stessa s.n.c., sig. Plaickner Walter; 5) parere favorevole della Commissione per i pubblici esercizi di cui al verbale 23 aprile 2002.

Il Tribunale, quanto al prioritario secondo motivo di ricorso, sulla base dell’ampia istruttoria disposta, riteneva correttamente applicato dal Comune l’art.128, comma 10, della l.p. 11 agosto 1997, n.13, come aggiunto con l.p. 28 dicembre 2001, n.19. Dalla documentazione acquisita presso il Comune e la Questura, risultava infatti che quello in contestazione fosse l’unico esercizio alberghiero in riva al lago, cui fosse univocamente riferibile l’estratto del libro ospiti prodotto con l’istanza di rilascio della concessione e ciò nel periodo almeno ventennale di esercizio anteriore all’entrata in vigore della l.p. 10 luglio 1960, n.8, come richiesto dall’art.128, comma 10, l.p. n.13/1997. La pubblicità e la fotografia storica prodotti sempre dall’istante, secondo gli accertamenti istruttori, dovevano riferirsi indubbiamente all’esercizio alberghiero situato sulla p.ed. 297 c.c. Anterselva ora denominato Seehaus. La destinazione di entrambi gli edifici doveva presumersi indirettamente dalla descrizione di consistenza dell’esercizio alberghiero, presente nella denuncia di attrezzatura per la classificazione degli alberghi. Prima del 1940 non risultavano altri esercizi pubblici ricettivi sulle rive del lago. Pur non trovandosi autorizzazione per il periodo 1929-1955 ai sensi del TULPS presso il Comune di Valdaora depositario degli atti del Comune predecessore di Rasun-Valdaora, la predetta denuncia di attrezzatura per l’esercizio di “Albergo al Lago di Anterselva”, risaliva all’anno 1939. Anche dalla documentazione resa

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si verte nella presente causa della legittimità di una concessione edilizia rilasciata dal Comune resistente in virtù dell’art.128 della l.p. Bolzano 11 agosto 1997, n.13, in particolare in base al suo comma 10, quale aggiunto dalla l.p. Bolzano 28 dicembre 2001, n.19. La disposizione recita “È in ogni caso consentito, anche nelle zone assoggettate a vincoli ambientali e paesaggistici, il ripristino della destinazione d’uso di esercizio pubblico e la ripresa delle correlative attività per immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della l.p. 10 luglio 1960, n.8, già finalizzati a tale attività per un periodo almeno ventennale, purché il proprietario non si sia formalmente impegnato al convenzionamento ai sensi dell’articolo 79”.

L’attuale resistente ha appunto richiesto ed ottenuto, con concessione rilasciata il 17 aprile 2002, il ripristino della destinazione d’uso alberghiera e recettiva di un edificio di sua proprietà, composto di due corpi di fabbrica (pacificamente collegati tra loro in forza di una struttura aggiuntiva risalente ad una prima ristrutturazione nel periodo 1958/59, periodo a partire dal quale l’edificio stesso era stato utilizzato come civile abitazione dall’acquirente del tempo e ciò è proseguito quantomeno fino ad una nuova ristrutturazione autorizzata con concessione comunale del 26 settembre 1988, non impugnata ed estranea al contenzioso in atto).

1.1. Il TRGA ha ritenuto, tra l’altro, idoneo ad integrare il requisito della destinazione d’uso a pubblico esercizio pregressa, persistente per una durata almeno ventennale, l’esercizio dell’attività alberghiera riferito ad un periodo che va dal 1898 fino al 1940, (con iscrizione nel registro dei pubblici esercizi documentata almeno per il periodo 1923-1940), comunque sufficiente ai fini della norma predetta.

2. Con il primo motivo di appello si deduce che la citata disposizione legislativa provinciale (introdotta come s’è visto con l.p.28 dicembre 2001, n.19) costituirebbe jus superveniens inopponibile agli attuali appellanti, quali ricorrenti nella causa che aveva visto l’accoglimento del loro gravame avverso precedenti provvedimenti di concessione per mutamento di destinazione d’uso della casa di abitazione qui in rilievo (concessione del 17 gennaio 1991) e di licenza per la conduzione nel medesimo immobile di un albergo-residence, atti analoghi a quelli qui impugnati.

Il ricorso era stato accolto con sentenza del TRGA 30 aprile 1994, n.116, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n.1199 del 23 marzo 2000, asseritamente notificata il 9 gennaio 2002 (pag.14, infine, dell’appello, peraltro contraddetta da quanto affermato a pag. 24 dello stesso, in riferimento ad una notifica verosimilmente eseguita ai diversi fini del decorso del termine per la formazione successiva del giudicato), e quindi, secondo gli appellanti, notificata anteriormente all’entrata in vigore della l.p. 19/2001.

2.1. La deduzione è inesatta già nella sua prospettazione, posto che la l.p. in questione, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione l’8 gennaio 2002, ai sensi del suo art.48, entrava in vigore il giorno successivo a detta pubblicazione, cioè era in vigore già il giorno stesso della asserita notifica della sentenza (per lo meno per quanto addotto nel motivo di appello in esame).

Gli appellanti, comunque, non hanno provato la data di avvenuta notifica (qualunque essa sia), poiché non risulta prodotta in atti la copia della decisione passata in giudicato con la relata di notifica al Comune, mentre questo stesso ha eccepito di aver ricevuto la notifica solo il 21 febbraio 2002, dovendosi comunque far riferimento a quest’ultima data, dato il carattere recettizio dell’adempimento quale indicato dall’A.P. n.1/1986 ai fini dell’inopponibilità dello jus superveniens.

2.2. Il motivo è comunque infondato nel merito.

La difformità urbanistica accertata con il giudicato formatosi sulla decisione di questo Consiglio (n.1599/2000) è infatti riferita alla disciplina al tempo applicabile e non coinvolge l’effetto normativo ampliativo, ai fini dell’assentimento di interventi quali quello oggetto della concessione qui impugnata, derivante dalla successiva legislazione nella stessa materia.

L’inopponibilità dello jus superveniens, infatti, risponde ad esigenze di contemperamento, individuate dalla giurisprudenza di questo Consiglio, tra l’esigenza di tutela di interessi pretensivi a realizzazione “istantanea” (cioè inscindibilmente contestuale alla concreta applicazione di una norma specifica ad applicazione limitata nel tempo), quale quello relativo allo jus aedificandi, ed il legittimo rinnovato esercizio dei poteri pianificatori, e normativi in generale, incidenti negativamente su tale interesse pretensivo, allorché lo stesso abbia avuto riconoscimento in una decisione giurisdizionale ormai definitiva.

2.3. La stessa esigenza non si pone nei confronti dell’interesse di tipo oppositivo dei controinteressati all’attività edilizia, interesse che non è a realizzazione istantanea, ma permane costantemente essendo già acquisito al patrimonio giuridico dei titolari, e giustifica la reiterabile impugnazione delle determinazioni edilizie contra

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigra

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