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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 31/10/2006, n. 6464
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DECISIONEIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente decisione |
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FATTOIl Comune di Fontaniva, e per esso il Responsabile dell’Unità operativa servizi tecnici, rilasciava in data 28 maggio 2003, con atto prot. 13824/2002, ai signori Renato Meneghetti e Elda Maria Anselmi la concessione edilizia n. 120/2002 per eseguire lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato residenziale e commerciale, insistente sull’area di loro proprietà (in catasto, Sez. U, foglio 9, mapp. N. 258), secondo i relativi elaborati di progetto. Con ricorso giurisdizionale notificato il 10 ottobre 2003 il signor Adriano Meneghetti, comproprietario di un fondo catastalmente identificato ai mappali n. 462 e 366 (ora solo mappale n. 462), della Sezione A, del foglio 9 del catasto terreni del Comune di Fontaniva, confinante a nord con quello dei signori Renato Meneghetti e Elda Maria Anselmi, rilevando che i lavori assentiti non costituivano una mera ristrutturazione edilizia, ma comportavano l’integrale demolizione e successiva ricostruzione del corpo esistente con aumento di volume, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto l’annullamento della citata concessione edilizia n. 120/2002 del 28 maggio 2003, alla stregua di un unico articolato motivo di censura, rubricato “Violazione di legge: artt. 9 -12 -18 NTA PRG, art. 5 - 6 R.E. e del Reper |
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DIRITTOI. L’appello è infondato e deve essere respinto. I.1. Con il primo motivo l’appellante ripropone la tesi della illegittimità della concessione edilizia n.120/2002, prot. 13824/2002, del 28 maggio 2003 e della successiva variante n. 144/2003, prot. 13160/2003, dell’11 dicembre 2003, rilasciate dal Comune di Fontaniva, e per esso dal Responsabile dell’Unità Operativa Servizi Tecnici, ai signori Renato Meneghetti e Anselmi Elda Maria, sull’assunto che gli interventi assentiti sul fabbricato residenziale e commerciale insistente sul fondo censito in catasto alla sez. U, foglio n. 9, mapp. N. 258, non sarebbero di ristrutturazione edilizia, ma costituirebbero una vera e propria nuova costruzione, in quanto caratterizzati da integrale demolizione e ricostruzione del preesistente senza identità di sagoma e con variazione volumetrica; come nuovo intervento edilizio esso non rispetterebbe le previsioni della disciplina urbanistica vigente (piano regolatore e norme tecniche di attuazione). La tesi non è meritevole di accoglimento. I.1.1. Secondo la disposizione contenuta nell’articolo 3, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”. Come si ricava dall’esegesi della norma, anche in relazione, peraltro, alla definizione degli interventi di nuova costruzione (ex lett. e) del predetto articolo 3 (che sono quegli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che non rientrano nelle categorie individuate dalle altre lettere dello stesso articolo) il concetto di ristrutturazione urbanistica comprende, per un verso, la trasformazione degli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo in tutto od in parte diverso dal precedente, sempreché detti interventi riguardino solo alcuni elementi dell’edificio (in particolare: il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costituitivi dell&r |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal signor Adriano Meneghetti avverso la sentenza del Trib |
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