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Sent. C. Stato 11/06/2013, n. 3220

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SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente sentenza

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FATTO

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, sez. II, con la sentenza n. 194 del 22 marzo 2002:

a) ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del provvedimento n. 19645 del 23.12.1999 avente ad oggetto la demolizione ed il ripristino di opere edilizie realizzate in assenza di concessione;

b) ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento n. 8923 del 24.5.2001 di diniego della concessione in sanatoria di

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DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.

1.1. Infatti, è pur vero che il principio della cd. “doppia conformità” ex art. 13 1. n. 47 del 1985 può manifestarsi nelle forme, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, definite “sanatoria giurisprudenziale”, e può essere riferibile all'ipotesi di specie, in modo da risultare conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza nel contemperamento dell'interesse pubblico e privato, poiché imporre per un unico intervento costruttivo, comunque attualmente conforme, una duplice attività edilizia, demolitoria e poi identicamente riedificatoria, lederebbe lo stesso interesse pubblico tutelato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2835; sez. V, 29 maggio 2006, n. 3267).

Infatti, sulla base della succitata considerazione, è stato ammesso che la sanatoria edilizia possa intervenire anche a seguito di conformità sopraggiunta dell'intervento in un primo tempo illegittimamente assentito, divenuto cioè permissibile al momento della proposizione della nuova istanza dell'interessato, posto che questa si profila come del tutto autonoma rispetto all'originaria istanza che aveva condotto al permesso annullato in sede giurisdizionale, in quanto basata su nuovi presupposti normativi in materia edilizia; all’opposto, si è ritenuto irragionevole negare una sanatoria di interventi che sarebbero legittimamente concedibili al momento della nuova istanza.

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello com

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