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Sent. C. Cass. civ. 08/03/2010, n. 5564

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PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITÀ - Criterio di cui all'art. 844, secondo comma, cod. civ. - Interpretazione costituzionalmente orientata ai fini della tutela della salute e dell'ambiente - Necessità - Conseguenze - Immissioni acustiche oltre la normale tollerabilità - Illiceità - Contemperamento con le esigenze della produzione - Limiti - Fattispecie.
In tema di immissioni, l'art. 844, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, co
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Luciano Spini e Stefania Foresti convenivano davanti al Tribunale di Bergamo le società Villa Canton s.r.l. e Alverom S.r.l. esponendo che: dall'edificio adiacente alla loro casa di abitazione - un'antica villa denominata Villa Canton di proprietà di Alverom S.r.l. - provenivano immissioni rumorose ben al di sopra della soglia di tollerabilità che erano prodotte dall'attività di ristorazione svolta in quell'immobile dalla società Villa Canton s.r.l.; nella villa si svolgevano principalmente banchetti nuziali caratterizzati da notevole afflusso di invitati che sovente schiamazzavano all'interno dei locali ed erano soliti intrattenersi anche all'esterno, nel cortile sotto le finestre degli attori stessi, dove si lasciavano andare a persistenti e rumorose manifestazioni di allegria e di euforia; la situazione era stata da loro più volte denunciata alle competenti autorità che avevano accertato il superamento dei limiti di rumorosità consentiti nella zona; avevano reiteratamente quanto invano ingiunto alla proprietà e al gestore del ristorante di adottate le misure atte diminuire le immissioni rumorose che arrecavano grave disturbo alla loro normale vita e che anzi avevano cagionato a carico dello Spini L., veri e propri problemi patologici;

pertanto, gli istanti chiedevano: che fosse ordinato alle convenute l'immediata cessazione delle predette immissioni ovvero, in via subordinata e ove fosse risultato impossibile eliminarle totalmente, l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari per riportare le stesse sotto la soglia della normale tollerabilità; in via ancora subordinata, la condanna delle pr

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all'art. 345 c.p.c., comma 3, e agli artt. 184 e 184 bis c.p.c. (nella formulazione in vigore prima della L. 1 marzo 2006); violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), in riferimento che alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 659 c.p., alla luce dell'art. 651 c.p.p. e segg. e degli artt. 162 e 162 bis c.p.. Si censura la decisione gravata che, nel condannare le ricorrenti al risarcimento del danno morale, aveva ritenuto che fosse configurabile il reato di cui all'art. 659 c.p., facendo riferimento all'imputazione elevata alla rappresentante legale della società Villa Canton: la circostanza relativa all'apertura di un procedimento penale, conclusosi con l'oblazione, era entrata nel processo per effetto della produzione tardiva, perché depositata in sede di appello; il decreto penale era stato depositato in primo grado in sede di precisazione delle conclusione oltre i termini di cui all'art. 184 c.p.c., nonostante che lo stesso si fosse già formato in epoca anteriore allo spirare dei termini assegnati ai sensi della citata norma. Il giudizio di primo grado si era articolato intorno all'accertamento della sussistenza di immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità e all'individuazione delle misure necessarie alla riconduzione delle medesime nei limiti da ritenere accettabili alla luce dell'art. 844 c.c.; la domanda di risarcimento del danno, formulata originariamente dagli attori, si era fondata sull'allegato "danno alla salute" che le suddette immissioni avrebbero provocato; in sede di precisazione della domanda con la memoria depositata ex art. 183 c.p.c. gli attori avevano precisato di agire per l'immediata cessazione delle immissioni rumorose: ne' in tale memoria ne' in quella istruttoria si faceva riferimento al danno morale ne' vi era alcun riferimento al procedimento penale svoltosi nei confronti solo del rappresentante legale della società Villa Canton e non pure di quello della società Alverom.

La sentenza non aveva motivato in ordine; alla tardività della produzione di cui si è detto, nonostante le eccezioni al riguardo formulate da esse convenute; alla rilevanza nel presente giudizio civile, instaurato nei

confronti delle società, di una sentenza penale di estinzione del reato per oblazione emessa nei confronti della persona fisica rappresentate legale di una delle due convenute, tenuto conto dei presupposti in base ai quali l'art. 651 cod. proc. pen. conferisce autorità di giudicato in sede civile alla decisione emessa in sede penale: la pronuncia de qua era stata resa non all'esito di dibattimento e non era sfociata in un sentenza di condanna; i fatti posti a base dell'imputazione erano diversi da quelli oggetto del giudizio civile ; le parti dei due procedimenti erano diverse. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento agli artt. 1 e 40 c.p., art. 25 Cost., L. n. 689 del 1981, art. 9, L. n. 447 del 1995, art. 10 e art. 844 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la sentenza impugnata aveva ritenuto che i fatti accertati integrassero il reato di cui all'art. 659 c.p. che non era configurabile nei confronti delle ricorrenti, non essendo tale ipotesi normativa applicabile nella presente controversia, in cui era in discussione esclusivamente l'osservanza o meno dei parametri stabiliti dall'art. 844 c.c..

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all'art. 345 c.p.c., all'art. 163 c.p.c., n. 3, 4 e 5, art. 111 Cost., art. 844 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), lamentando che la sentenza impugnata aveva accolto la domanda di risarcimento del danno morale proposta in grado di appello che era da dichiararsi inammissibile; censurano la decisione anche con riferimento alla prova della sussistenza del danno, alla sua quantificazione nonché alla responsabilità accertata nei confronti del proprietario dell'immobile per le immissioni provocate dall'attività gestita da altro soggetto.

In particolare, le ricorrenti deducono che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto ricompresa la relativa domanda nella locuzione "tutti i danni patiti e patiendi" utilizzata dagli attori nelle conclusioni finali dell'atto di citazione, quando invece l'oggetto della domanda va determinato con riferimento al petitum e alla causa petendi in base

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P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso assorbiti i primi due rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'appello prop

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