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Delib. G.R. Lombardia 22/12/2010, n. 9/1044

Modalità per la definizione degli alberi monumentali e per la loro tutela (art. 12 L.R. 10/08).
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TESTO DEL DOCUMENTO



LA GIUNTA REGIONALE


Vista la legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 «Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea» e, in particolare, l'art. 12 che promuove la tutela degli alberi monumentali, quale patrimonio naturale e storico della Lombardia;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 12 della citata L.R. n. 10/2008, compete alla Giunta regionale, ai fini della miglior definizione degli alberi monumentali e della loro tutela, l'individuazione degli elementi paesistici, naturalistici, storici, architettonici e culturali che ne permettano il riconoscimento;

Riferito dalla competente Struttura «Valorizzazione delle aree protette e biodiversità» che:

- il lavoro di ricognizione e analisi avviato nel 1982 dal Corpo Forestale dello Stato, cui Regione Lombardia ha dato seguito a partire dal 1989 e che ha visto il confronto con le Province, gli Enti gestori delle aree protette, i Comuni e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), ha consentito di definire «alberi monumentali» gli esemplari di piante perenni legnose, anche appartenenti a specie alloctone purché non invasive, che possiedono eccezionali caratteristiche morfologiche rispetto alla specie, quali la longevità, le dimensioni ragguardevoli ed al di sopra delle soglie minime di accrescimento previste per classi di età, il portamento e la forma peculiare, determinate anche dalle particolari condizioni di accrescimento in natura, nonché la rarità botanica, anche in riferimento a specie relitte o ad esemplari cresciuti in particolari stazioni o al di fuori del loro areale;

- le analisi e le valutazioni tecniche di cui al punto precedente hanno evidenziato l'opportunità che:

- ai menzionati aspetti di carattere botanico e naturale possano accompagnarsi caratteristiche che attengono alle interazioni uomo-ambiente con particolare riferimento ai valori delle tradizioni locali;

- gli alberi monumentali possano essere esemplari isolati; filari ed alberate di particolare pregio, ivi compresi quelli situati nei centri urbani; esemplari inseriti in particolari complessi architettonici quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

- la dichiarazione di «monumentalità» degli esemplari di piante perenni legnose può essere basata sul riscontro delle seguenti caratteristiche:

1. dimensione;

2. rarità botanica

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