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Sent. C. Stato 17/06/2014, n. 3074

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Sul concetto di pertinenza urbanistica.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che sia qualificabile pertinenza, dal punto di vista urbanistico-edilizio, qualsiasi manufatto strumentale rispetto ad uno principale di dimensioni modeste rispetto a quest'ultimo (C. Stato V, 12 febbraio 2013, n. 817). La giurisprudenza ha già precisato che: - la pertinenza è configurabile quando vi è un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e quella principale, cioè un nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole, oltre che una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce (C. Stato IV, 2 febbraio 2012, n. 615); - a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma sia anche sfornito di un “autonomo valore di mercato” e non comporti un cosiddetto carico urbanistico (C. Stato V, 31 dicembre 2008, n. 6756; Id., 13 giugno 2006, n. 3490). Nel condividere tali orientamenti, il Collegio ritiene di precisare che nell’ordinamento statale vi è il principio generale per il quale - per ogni nuova volumetria - occorre il rilascio del permesso di costruire (o del titolo avente efficacia equivalente): ai sensi dell’art. 10, primo comma, lett. a), del Testo Unico approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001 (in cui è stato trasfuso in parte qua e con modificazioni l’art. 4 della L. n. 47 del 1985, rilevante nel presente giudizio ratione temporis), occorre il rilascio del permesso di costruire (così come in precedenza occorreva il rilascio di una concessione edilizia) per la realizzazione di una “nuova costruzione”. Non può esservi alcun dubbio sulla assenza della natura pertinenziale - ai fini edilizi - quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio. A tali fini, la natura pertinenziale è ravvisabile solo quando si tratti: a) di opere che non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di opere che comportino un nuovo e modesto volume “tecnico” (così come definito ai fini urbanistici, fermo restando che anche i volumi tecnici, per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, mantengono rilievo ai fini paesaggistici, dovendosi essi considerare ai fini dell’applicazione del divieto di rilascio di autorizzazioni in sanatoria, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del Codice n. 42 del 2004: cfr. Sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1671; Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3578).

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