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Sent. TAR. Campania 10/04/2014, n. 2066

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Vietato il soppalco se utilizzato a fini abitativi.
Legittimo il provvedimento con cui si ordina la demolizione del soppalco, adibito ad abitazione, realizzato in assenza di valido titolo edilizio. La giurisprudenza ritiene che la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito, sbratto o ripostiglio, all'interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d'uso dell'immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto, pur introducendo un quid novi, si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio e non comporta una destinazione d'uso con essa incompatibile”. Tuttavia nel caso di specie si è un presenza di una chiara utilizzazione della struttura pensile a fini abitativi (5 vani per una superficie di 60 mq).

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A cura di:
  • Maria Francesca Mattei