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L. R. Trentino Alto Adige 29/10/2014, n. 10

Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l’abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull’iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/07/2023, n. 5
- L.R. 27/07/2020, n. 3
- L.R. 15/12/2016, n. 16
- L.R. 03/08/2015, n. 22
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Art. 1 - Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente

1. In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione, del comma 1-bis dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni:

0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione; N4

a) l'articolo 9-bis del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi; N5

b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gesti

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Art. 2 - Omissis

 

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Art. 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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