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Circ. Min. Interno 12/09/2014, n. 11002

Decreto 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione l'esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone". Chiarimenti ed indirizzi applicativi.
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Premessa

Con decreto ministeriale 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva

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a) Decreto

Ai fini dell'applicazione del decreto si forniscono i seguenti chiarimenti:

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b) Regola Tecnica

TITOLO I - CAPO I-ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

— p.to 2.1 - Distanze di protezione: la disposizione è tesa a limitare la possibilità che eventi incidentali esterni al sedime dell'attività turistico - ricettiva, si propaghino all'interno della stessa, così come già accaduto in occasione di eventi passati. In tali fasce di protezione è comunque possibile mantenere elementi naturali già presenti (siepi, aiuole, piantumazioni varie, ecc.) per scopi estetici e/o funzionali all'attività, introducendo accorgimenti per una rapida rivelazione ed allarme di eventuali incendi esterni.

— p.to 5.1: in presenza di elementi schermanti incombustibili, la distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative può essere misurata orizzontalmente con il metodo del "filo teso";

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PARTE A - Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai fini antincendio

A.1 – Analisi del contesto insediativo

L'analisi del contesto insediativo analizza la possibilità che un eventuale incendio sviluppatosi all'interno di un insediamento ricettivo possa propagarsi al di fuori dello stesso estendendosi alle aree adiacenti. Oppure, viceversa, considera la possibilità in cui un incendio sviluppatosi all'esterno di un insediamento ricettivo si possa propagare all'interno di esso. Tale condizione di reciproca relazione, sia in termini di interessamento dell'azione avversa che di raccordo funzionale nella gestione della risposta, si definisce come interdipendenza.

Si precisa inoltre che, indipendentemente dal concetto di interdipendenza, le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.


A.2 - Caratterizzazione della tipologia di habitat insediativo

A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti

Ai fini dell'effettuazione dell'analisi e della caratterizzazione antincendio con i criteri definiti nella Parte A, si procede con la preliminare suddivisione dell'area dell'insediamento ricettivo in sotto-aree (comparti) identificando, convenzionalmente, come elementi di suddivisione, quelli definiti nel Prospetto A.2. Tale suddivisione non va intesa come identificazione di una compartimentazione antincendio ma ha solo lo scopo di identificare sotto-aree funzionalmente distinguibili che saranno oggetto di specifiche analisi per la caratterizzazione ai fini antincendio.

Relativamente alla delimitazione dei comparti secondo i criteri di cui al Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione - si chiarisce che per dislivello a strapiombo si deve intendere un dislivello con salto di quota di altezza Hd> 2 m e pendenza della scarpata pari a 1 a 2 o superiore come rappresentato in figura 1.


Dislivelli a strapiombo

Dislivelli a strapiombo con salto di quota Hdalmeno pari a 2 m e

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PARTE B - Misure minime di sicurezza perle diverse categorie antincendio

Le misure di sicurezza sono stabilite con diretto riferimento alla categoria antincendio definita con la procedura di analisi e caratterizzazione descritta nella Parte A.

Al riguardo rileva osservare che, generalmente, le attività ricettive in aria aperta presentano regimi di esercizio variabili durante il periodo di apertura; tale variabilità, oltre che riflettersi nel numero di ospiti presenti, può determinare anche modifiche alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo; una struttura può essere categorizzata in modo diverso a seconda si faccia riferimento ai mesi di alta stagione o bassa stagione.

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