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Sent. C. Stato 30/09/2013, n. 4851

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Differenza tra "restauro e risanamento" e "nuova costruzione".
Affinché un intervento edilizio possa essere qualificato come restauro e risanamento conservativo occorre che siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio senza modifiche dell’identità, della struttura e della fisionomia dello stesso, né ampliamento dei volumi e delle superfici , essendo esso diretto alla mera conservazione, mediante consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, dell’organismo edilizio esistente, ed alla restituzione della sua funzionalità. L’aumento di superficie o di volumetria comporta, al contrario, una trasformazione dell’edificio che necessita di permesso di costruire (C. Stato V, 2 febbraio 2010, n. 431; Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3295). Conformi a tali principi sono le norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pavia, che definiscono come opere di risanamento conservativo quelle finalizzate alla conservazione degli organismi edilizi, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali che li caratterizzano. Ne consegue che la suddivisione di un immobile in più piani, con destinazione residenziale, e la chiusura del portico comportano un aumento della superficie utile e di volume, con conseguente esclusione della possibilità di qualificare l’intervento alla stregua di un mero recupero conservativo, Affinché un intervento edilizio possa essere qualificato come restauro e risanamento conservativo occorre che siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio senza modifiche dell’identità, della struttura e della fisionomia dello stesso, né ampliamento dei volumi e delle superfici , essendo esso diretto alla mera conservazione, mediante consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, dell’organismo edilizio esistente, ed alla restituzione della sua funzionalità. L’aumento di superficie o di volumetria comporta, al contrario, una trasformazione dell’edificio che necessita di permesso di costruire (C. Stato V, 2 febbraio 2010, n. 431; IV, 21 maggio 2004, n. 3295). Conformi a tali principi sono le norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pavia, che definiscono come opere di risanamento conservativo quelle finalizzate alla conservazione degli organismi edilizi, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali che li caratterizzano. Ne consegue che la suddivisione di un immobile in più piani, con destinazione residenziale, e la chiusura del portico comportano un aumento della superficie utile e di volume, con conseguente esclusione della possibilità di qualificare l’intervento alla stregua di un mero recupero conservativo, soggetto a DIA.

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