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Sent. C. Cass. 15/02/2011, n. 3702

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1. Appalti - Difetti dell’opera - Garanzia - Condizioni ex art. 1667 C.c. - Non applicabili ex art. 1669 C.c.
1. La regola stabilita dall’art. 1667, u.c., Cod. civ. secondo cui il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere, in via d’eccezione, la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro i termini prescritti, non è applicabile in via analogica alla responsabilità per gravi difetti prevista dall’art. 1669 Cod. civ.

1. Conf. Cass. 15 luglio 1996 n. 6393 R
(Cod. civ. artt. 1667 e 1669)

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A cura di:
  • Giuseppe Bordolli