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Sent. C. Stato 17/01/2011, n. 207

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1. Appalti LSF - Gara - Offerta - Economicamente più vantaggiosa - Valutazione - Criterio matematico - Condizioni
1. In una gara d’appalto LSF, in sede di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è illegittima la valutazione dell’elemento prezzo con criterio matematico, a patto che esso sia reso trasparente ed intellegibile e che sia caratterizzato dalla proporzionalità.

1. Ved. C. Stato V 11 gennaio 2006 n. 28. [R=WCS11GE0628] 1a. (GARA-OFF.1) - Sull’offerta economicamente più vantaggiosa ved. C. Stato V 13 gennaio 2011 n. 171 R [1. Nelle gare d’appalto LSF, in ogni caso, è insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche in presenza di un progetto definitivo posto a base di gara, sia consentito alle imprese proporre le variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal bando, per non ledere la par condicio. (Conf. C.Stato V 16 giugno 2010 n. 3806) R- 2. In materia di specificazione dei criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 83, c. 4, D.Lgs. 06/163, lascia ampia discrezionalità alla Commissione nella suddivisione del punteggio da attribuire agli elementi costituenti l’offerta tecnica, secondo i criteri predefiniti nel bando di gara]; V 17 gennaio 2011 n. 222 R (Il solo punteggio numerico per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere ritenuto idoneo a configurare motivazione sufficiente quando i prefissati criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo, siano estremamente dettagliati); V 16 giugno 2010 n. 3806 R (2. La scelta dei criteri più adeguati per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce espressione tipica della discrezionalità della Stazione appaltante); V 26 febbraio 2010 n. 1154 R (Nelle gare d’appalto ll.pp. il grado «esecutivo» della definizione progettuale non osta alla possibilità di prevedere - quando l’aggiudicazione avvenga col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa - l’offerta di talune varianti non sostanziali, intendendosi per tali quelle che non stravolgano il progetto stesso secondo le linee ritenute essenziali dalla lex specialis di gara); VI 30 settembre 2008 n. 4699 R (1. Criteri di valutazione delle offerte - Puntualizzazioni - Limiti; 2. Pubblicità della seduta - Limiti); V 11 luglio 2008 n. 3481 R (Criterio di valutazione delle offerte); V 31 agosto 2007 n 4543 R (Nelle gare d’appalto ss.pp. col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che vengano predeterminati nel bando specifici criteri di valutazione); Csi 28 luglio 2006 n. 465 R (È ammissibile l’offerta migliorativa anche se non è stata prevista nel bando di gara); Csi 26 luglio 2006 n. 403 R (È ammissibile l’offerta migliorativa per le imprese concorrenti presenti ma non per quelle assenti alle operazioni); C. Stato V 29 novembre 2005 n. 6773 R (Criterio del confronto a coppie per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa); II 16 novembre 2005 n. 5546 R (Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa) Csi 6 settembre 2000 n. 410 R (Il termine «offerta più vantaggiosa» deve interpretarsi come «ribasso percentuale più vantaggioso», quale offerta più vicina alla media delle offerte ammesse presentata dal concorrente, al quale perciò deve essere aggiudicato l’appalto); C. Stato V 17 maggio 2000 n. 2884 R (Possibilità della valutazione del progetto, preliminare all’ammissione alla gara, per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa); VI 3 marzo 1999 n. 257 R (Nella licitazione privata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione giudicatrice compete solo la valutazione delle offerte), IV 11 febbraio 1999 n. 149 R [Ilsistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 29, b), D.Lgs 91/406 è applicabile per un’opera di cui già esiste il progetto definitivo anche se ad esso le imprese possono proporre varianti non essenziali; si dovrà invece ricorrere all’appalto concorso qualora si richieda alle imprese la presentazione di progetti nuovi con soluzioni tecniche originali]; IV 2 aprile 1997 n. 309 R (Nella gara d’appalto di opera pubblica mediante licitazione privata col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è legittima l’esclusione del concorrente che proponga una ideazione dell’opera diversa da quella voluta dall’Amministrazione appaltante); IV 19 novembre 1994 n. 1339 R (Anche nelle gare col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è ammessa la presentazione di offerte plurime).

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