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Sent. C. Cass. 09/12/2010, n. 24867

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1. Notaio - Atti che non possono essere ricevuti o autenticati dal notaio - Condizioni
1. Ai sensi della L. 16 febbraio 1913 n. 89, art. 28 il notaio non può ricevere o autenticare atti «se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico». Il divieto stabilito dall’art. 28 della Legge Notarile attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell’atto, con esclusione dei vizi che diano luogo solo all’annullabilità o all’inefficacia dell’atto ovvero alla nullità relativa. (Nella specie si tratta, dunque, di stabilire se il notaio che abbia rogato un atto nel quale sia inserita una clausola compromissoria difforme da quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 sia passibile di sanzione disciplinare.

1. Conf. Cass. 7 novembre 2005 n. 21493;[R=W7N0521493] 1 febbraio 2001 n. 1394 R 12 aprile 2000 n. 4657;[R=W12A004657] 4 novembre 1998 n. 11071[R=W4N9811071]; 11 novembre 1997 n. 11128. [R=W11N9711128] 1a. (NOT-OBR) - Ved. Cass. 2 luglio 2010 n. 15726 R
(L. 16 febbraio 1913 n. 89, art. 28)R

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