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Sent. C. Cass. pen. 30/09/2010, n. 35390

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Ricostruzione su ruderi - È nuova costruzione e non ristrutturazione - 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Restauro e risanamento conservativo - Nozione
1. Il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l’esistenza e la consistenza dell’edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un’area non edificata: la ricostruzione su ruderi, pertanto, non costituisce «ristrutturazione» ma «nuova costruzione». Sicché, per aversi «ristrutturazione», le opere murarie ancora esistenti devono consentire, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione. 2. L’art. 3, c. 1, lett. e), del D.P.R. 2001/380 (con definizione già fornita dall’art. 31, c. 1, lett. c), della L. 1978/457) identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli «rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso - ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili». Tali interventi, in particolare, comprendono: a) il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio; b) l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso; c) l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. L’attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell’edificio, sia all’esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino dell’individualità originaria dell’immobile. La finalità del restauro e del risanamento conservativo, dunque, è quella di rinnovare l’organismo edilizio «esistente» in modo sistematico e globale, pur sempre però nel rispetto (perché sempre di conservazione si tratta) dei suoi elementi essenziali «tipologici, formali e strutturali».

1. Conf. C. Stato IV 15 settembre 2006 n. 5375 R; V 28 maggio 2004 n. 3452 R; 15 aprile 2004 n. 2142; 1 dicembre 1999 n. 2021 R; 4 agosto 1999 n. 398; 10 marzo 1997 n. 240 R. 1a. (ATED-RISTR.2) - Sull’attività edilizia di restauro e risanamento conservativo ved. C.Stato V 2 febbraio 2010 n. 431 R (Un intervento edilizio può qualificarsi come restauro e risanamento conservativo qualora, essendo diretto a conservare l’organismo edilizio, rispetti gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio senza modificarne l’identità, la fisionomia e la struttura, nè i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari).
(D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)R D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, c. 1, lett. e)

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