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Delib. G.R. Lombardia 01/07/2014, n. X/2031

Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
-
Delib. G.R. 17/06/2019, n. XI/1777
- D. Dirig. R. 14/05/2019, n. 6665
- Delib. G.R. 11/09/2017, n. X/7076
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Testo del provvedimento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Vista la seguente normativa comunitaria:

- Direttiva 12 giugno 1986, n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

- Direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

- Direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE relativa alla Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Vista la seguente normativa statale:

- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 concernente l'"Utilizzazione dei fanghi di depurazione - Attuazione della Direttiva 86/278/Cee", con particolare riferimento all'articolo 6, comma 1, punto 2) con cui viene conferita alla regione la facoltà di stabilire "ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento";

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento agli articoli 126, 127 e 179;

- D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152";

- D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la seguente normativa regionale:

- Delib.G.R. 1° agosto 2003, n. VII/13943, recante "Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle "migliori tecnologie disponibili" per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi di pubblica utilità, soggetti al D.P.R. 203/88;

- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera e) laddove si prevede che spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione mediante "l'adozione di direttive procedurali e tecniche per le funzioni autorizzatorie spettanti alle province";

- Delib.G.R. 30 dicembre 2003, n. VII/15944, recante "Delega alle province delle funzioni amministrative ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3), e spandimento al suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6";

- Delib.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461, avente ad oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle Delib.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01;

- L.R. 12 luglio 2007, n. 12, recante "Modifiche alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche - ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti", ed in particolare l'art. 8, commi 8 e 9, così come modificati dall'art. 12 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione);

- Delib.G.R. 21 novembre 2007, n. VIII/5868, avente ad oggetto: "Integrazione con modifica al programma di azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla delib. g.r. n. 617149 del 1996, approvati con delib. g.r. n. 8/5215 del 2 agosto 2007"; Delib.G.R. 14 settembre 2011, n. IX/2208, avente ad oggetto:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato 1 - Linee guida ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. per il trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali e per il loro successivo utilizzo a beneficio dell'agricoltura

1. Premesse

Le presenti linee guida definiscono i criteri procedurali e gestionali che devono essere seguiti nel processo di recupero in agricoltura dei fanghi biologici da depurazione (di seguito fanghi) e dei rifiuti speciali non pericolosi che trovano la possibilità di utilizzo in agricoltura e sono emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dalla legge regionale 7/2012, art. 12.

I principali riferimenti normativi per le suddette attività sono costituiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 di recepimento della Direttiva 86/278/CEE e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La condizione alla quale le presenti linee guida si conformano, in linea con l'orientamento che ispira la normativa comunitaria e nazionale, è quello della tutela della salute e della qualità dell'ambiente, che richiede non solo la garanzia del rispetto dei limiti e dei vincoli normativi, ma chiarezza e trasparenza delle modalità operative.

Riguardo alla gestione dei fanghi in agricoltura occorre considerare quanto segue:

- la produzione dei fanghi da depurazione di acque reflue civili è in aumentoN1, con costi crescenti per il servizio idrico integrato (e quindi per gli utenti);

- la gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/06 prescrive, ovunque possibile, la riduzione della produzione e privilegia il recupero, prima di materia e poi di energia, rispetto allo smaltimento;

- per quanto riguarda la minimizzazione della produzione dei fanghi biologici da depurazione, vi sono interessanti prospettive in campo tecnologico. In particolare, appaiono promettenti e destinate ad essere applicate convenientemente nel prossimo futuro alcune delle tecnologie che operano in "linea fanghi" in quanto più "sicure" (pressoché prive di rischi per il processo depurativo) di quelle che operano in "linea acque". Vanno inoltre segnalati interessanti approfondimenti che riguardano processi biologici a bassa (o bassissima) produzione di fango (ad es. trattamenti biologici anaerobici, aerobici termofili,.....). Infine, si sottolinea che anche nell'ambito dei trattamenti già comunemente presenti sugli impianti esiste un margine di miglioramento che può essere conseguito attraverso una attenta conduzione, che porterebbe ad una riduzione della produzione di fango;

- l'impiego della biomassa fanghi in un ciclo tecnologico all'interno degli impianti di depurazione delle acque rappresenta una forma tangibile di riduzione della produzione dei rifiuti poiché i medesimi fanghi, non essendo destinati ad uscire dall'impianto, non sono considerati rifiuti;

- lo smaltimento in discarica degli stessi risulta limitato in quanto il D.Lgs. 36/2003, di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche, prevede specifici obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili, recepiti anche nella programmazione regionale.

 

2. Definizioni

Fatto salvo quanto già definito dalle norme di settore, si riportano alcune utili definizioni:

Impianti CT (Conto Terzi): impianti autorizzati e dedicati al trattamento e successivo utilizzo a beneficio dell'agricoltura di fanghi ritirati da impianti di depurazione di terzi.

Impianti CP (Conto Proprio): impianti autorizzati ad effettuare direttamente l'utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione reflui.

Partita di fango: quantitativo di fango determinato, indicato nel contratto di conferimento, che deve mantenere le medesime caratteristiche chimico-fisiche e biologiche per un dato periodo di conferimento e per tutti i carichi conferiti in detto periodo.

Caratterizzazione: indagine preliminare conoscitiva completa del fango effettuata allo scopo di verificarne la compatibilità con il trattamento autorizzato. La caratterizzazione viene eseguita in vista del primo conferimento e rinnovata in caso di variazione significativa del processo produttivo.

Ammissibilità: controllo della partita di fango all'atto del conferimento all'impianto CT al fine di verificarne la corrispondenza con la caratterizzazione.

Trattamento: operazione di tipo biologico, chimico o fisico atta a modificare in maniera rilevante ed opportuna le caratteristiche dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Stabilizzazione biologica: trattamento teso a diminuire le caratteristiche originarie di fermentescibilità del fango e l'emanazione di odori sgradevoli.

Igienizzazione chimico-fisica: trattamento atto a diminuire la probabilità di rischi sanitari connessi con l'utilizzo di fango in agricoltura, con conseguente rispetto dei limiti definiti per gli agenti patogeni eventualmente presenti.

 

3. Normativa

Comunitaria

- Direttiva 86/278/CEE del consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

- Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane

- Direttiva 91/676/CEE del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

Statale

- D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99: "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Regionale

- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", come modificata dalla L.R. 12 luglio 2007, n. 12 e dalla L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

- Delib.G.R. 30 dicembre 2003 n. 7/15944: "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianto ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi".

Complementare

- D.M. 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 3 1e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.

- D.M. 1° aprile 1998 n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

- D.M. 1° aprile 1998 n. 148 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

- D.M. 19 aprile 1999 Approvazione del codice di buona pratica agricola.

- D.M. 28 Aprile 1998, n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

- D.M. 7 aprile 2006: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152.

- D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina dei fertilizzanti.

- L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"

- Delib.G.R. 2 agosto 2002 n. 10161 - legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - documentazione di rito da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di smaltimento dei rifiuti.

- Delib.G.R. Lombardia 27 giugno 2005 n. 8/220 e s.m.i. - Approvazione del PRGR (Piano Regionale Gestione Rifiuti) così come modificata ed integrata dalla Delib.G.R. Lombardia 13 febbraio 2008, n. 8/6581 e dalla Delib.G.R. 21 ottobre 2009, n. 8/10360.

- Delib.G.R. Lombardia 21 novembre 2007 n. 5868" Integrazione con modifiche al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla Delib.G.R. 6/17149, approvati con Delib.G.R. n. 8/5215 del 2 agosto 2007".

- Delib.G.R. Lombardia 14 settembre 2011 n. 9/2208 - Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile.

- Delib.G.R. Lombardia 18 aprile 2012 n. 3298 - Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (Fer) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

 

4. Impianti di trattamento

4.1 Criteri di localizzazione

Con l'approvazione del PRGR (d.g.r. 27 giugno 2005 n. 220 e s.m.i.) sono stati fissati i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti di trattamento chimico-fisico, inertizzazione e altri trattamenti specifici, compostaggio, produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario), bio-stabilizzazione e cernita/selezione/stabilizzazione, trattamento degli inerti e per le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implichino consumo di suolo.

Gli impianti CT, rientrando in tale casistica, sono soggetti al rispetto dei criteri richiamati.

 

4.2 Caratteristiche degli impianti di trattamento

Gli impianti sono realizzati e gestiti in conformità alle seguenti condizioni/prescrizioni, fermo restando la possibilità di autorizzare scelte tecniche diverse qualora siano dimostrate prestazioni migliori di quelle proposte nel presente documento.

 

4.2.1 AREE DI RICEZIONE DEI FANGHI

Gli impianti CT sono realizzati garantendo la separazione dei fanghi idonei a seguito dell'ammissione da quelli in attesa di verifica analitica, nonché dei fanghi da respingere per esito negativo nella fase di verifica mediante settori separati o settori dinamici a diversa funzione nel tempo.

I settori sono segnalati con cartellonistica, che ne evidenzia la sola e specifica funzione in corso ("fanghi da trattare", "fanghi pronti per l'utilizzo", "fanghi in attesa di accettabilità", "partita da respingere").

Gli impianti CT dovranno prevedere ambienti confinati con captazione e trattamento dell'aria esausta.

La ricezione dei fanghi/rifiuti deve comunque avvenire in aree libere, aventi le medesime caratteristiche delle aree di messa in riserva, fermo restando che, in sede di controllo, tutti i rifiuti presenti in impianto concorrono al conteggio del quantitativo di messa in riserva (R13) da confrontarsi con il quantitativo autorizzato.

Per gli impianti esistenti, o qualora non sia possibile intervenire diversamente, è garantita la separazione e la segnalazione dei diversi settori, anche con aree di transito libere (camminamenti) che separano i diversi cumuli.

 

4.2.2 AREE DI MESSA IN RISERVA DEI FANGHI

Le aree di messa in riserva sono realizzate con pavimentazione impermeabilizzata in modo da consentire la captazione e raccolta del percolato ed evitare la dispersione del fango all'esterno delle stesse.

La rete di raccolta delle acque reflue e/o meteoriche pertinenti a queste aree è realizzata in modo che le acque di rilascio, eluizione o dilavamento siano smaltite in conformità alla norma vigente N2.

Per i fanghi disidratati è realizzato inoltre un confinamento impermeabile con tamponamento su almeno tre lati e con copertura.

Per i fanghi essiccati o comunque pulverulenti, se non collocati in contenitori, è necessario prevedere le opportune precauzioni (confinamento e/o sistemi di abbattimento) per evitarne la dispersione.

L'impianto deve garantire la possibilità di deposito (totale di messa in riserva in ingresso ed in uscita) di quantitativi di fanghi e fanghi trattati pari ad almeno un terzo della potenzialità autorizzata per le operazioni R10 (capacità di contenimento dei fanghi per almeno 120 giorni), permettendo di fare fronte ai periodi di divieto di utilizzo dei fanghi e nel contempo garantire il servizio di pubblica utilità nei periodi di impossibilità utilizzo dei fanghi.

Laddove le metodiche di trattamento lo consentano e prevedano il totale confinamento dei fanghi, le volumetrie dell'impianto, in funzione delle connesse portate, possono essere tenute in considerazione per la determinazione della ritenzione di almeno 120 giorni.

Le aree interessate dalle movimentazioni interne, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste dei mezzi operanti a qualsiasi titolo con il fango, sono realizzate in modo da facilitare il contenimento e la ripresa di possibili sversamenti e percolamenti.

Per lo scarico ed il deposito dei rifiuti e/o delle materie prime utilizzate per la miscelazione coi fanghi sono predisposte aree dedicate, diverse da quelle per i fanghi, per verificarne l'accettabilità prima della fase di miscelazione.

Per tali aree devono essere previste le medesime cautele sopra descritte per i fanghi.

Il deposito non può avvenire lasciando i fanghi/rifiuti sui mezzi di trasporto.

I serbatoi per i fanghi liquidi:

- devono riportare una sigla di identificazione;

- possono contenere un quantitativo massimo di fanghi non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;

- devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;

- se dotati di tubazioni di troppo pieno, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;

- i bacini di contenimento devono avere volumetria utile pari ad almeno 1/3 della volumetria dei serbatoi serviti e comunque almeno pari al più capiente dei serbatoi.

La movimentazione e la messa in riserva, da effettuarsi in condizioni di sicurezza, devono:

- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

- evitare rumori e molestie olfattive;

- non produrre degrado ambientale né paesaggistico;

- rispettare le norme igienico-sanitarie;

- garantire l'incolumità e la sicurezza degli addetti all'impianto e della popolazione.

La gestione dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della loro dannosità; durante le operazioni gli addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

I fanghi messi in riserva devono essere avviati alle operazioni di recupero mediante applicazione al terreno entro 12 mesi dall'ingresso all'impianto.

 

4.2.3 AREE DI TRATTAMENTO

Le aree di trattamento sono realizzate con pavimentazione impermeabilizzata in modo da consentire la captazione di eventuali percolazioni o dispersioni del fango all'esterno delle stesse.

La rete di raccolta delle acque reflue e/o meteoriche di queste aree è realizzata in modo che le acque di rilascio, eluizione o dilavamento siano smaltite in conformità alla normativa vigente N2.

Considerato che nelle fasi di trattamento possono generarsi/diffondersi emissioni potenzialmente causa di molestia olfattiva, devono essere realizzati il confinamento della sorgente di emissioni ed il convogliamento ad idoneo impianto di abbattimento degli effluenti inquinanti. In caso di impianti nuovi, tale soluzione deve essere sempre attuata almeno per aree/macchinari adibiti a operazioni di trattamento. I sistemi di abbattimento devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle rispettive schede contenute nella Delib.G.R. n. 7/13943 del 1° agosto 2003 N3 e s.m.i., fatto salvo quanto riportato nell'APPENDICE 1.

Per gli impianti CP il confinamento deve essere valutato in base alle caratteristiche del fango ed alla localizzazione dell'impianto.

Gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera dovranno garantire il rispetto dei seguenti valori limite:

- concentrazione di odore: 300 unità odorimetriche/m3 (solo per biofiltri); (UNI EN 13725:2004)

- COV: 150 mg/Nm3;

- composti ridotti dell'azoto espressi come NH3: 20 mg/Nm3;

- polveri: 10 mg/Nm3.

 

5. Fasi e procedure del trattamento dei fanghi

I fanghi sono ammessi all'utilizzo in agricoltura se:

a) sono stati sottoposti a trattamento;

b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;

c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti oltre i limiti di Tab. 5.2, e/o biodegradabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;

d) al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti dalle presenti linee guida;

e) non siano pericolosi.

I fanghi non devono possedere caratteristiche di pericolosità, come indicate all'Allegato D - Introduzione - della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

I fanghi vengono classificati in tre differenti categorie:

1. fanghi recuperabili in agricoltura (di alta qualità): a questa categoria appartengono quei fanghi che rispettano tutti i limiti di tabella 5.2 prima colonna;

2. fanghi recuperabili in agricoltura (idonei): a questa categoria appartengono quei fanghi che rispettano tutti i limiti di tabella 5.2 seconda colonna;

3. fanghi non recuperabili in agricoltura (non idonei): a questa categoria appartengono tutti quei fanghi che non rispettano i limiti di tabella 5.2 e che pertanto avranno destinazioni alternative al recupero in agricoltura (Cfr. Appendice 6).

Di seguito sono illustrate le fasi e le procedure che devono accompagnare il passaggio del fango dal depuratore che lo produce all'utilizzo in agricoltura.

 

5.1 Caratterizzazione

Prima della ammissibilità dei fanghi il gestore dell'impianto di trattamento CT deve acquisire dal produttore dei medesimi idonea certificazione sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dei fanghi stessi (risultanze analitiche) e le informazioni sul relativo processo di generazione, nonché la caratterizzazione degli stessi effettuata secondo quanto riportato nell'APPENDICE 2, al fine di verificare la compatibilità del rifiuto all'impianto.

Sono esonerati dal rispetto delle disposizioni del presente punto i soggetti gestori di impianti che, producendo fanghi nell'esercizio della propria attività, intendono trattarli in proprio per avviarli allo spandimento a beneficio dell'agricoltura. Questi impianti (CP) effettueranno le verifiche analitiche con le frequenze stabilite dalla Tabella A2.1 dell'APPENDICE 2.

 

5.2 Ammissibilità

Il gestore dell'impianto di trattamento (CT) deve dotarsi di un protocollo di ammissibilità dei fanghi, secondo lo schema riportato nell'APPENDICE 2.

La tipologia di indagini e le relative frequenze indicate in APPENDICE 2 devono essere rispettate a cura del soggetto autorizzato.

La verifica in fase di ammissibilità è eseguita per ogni conferimento di fanghi, con l'eccezione dei fanghi provenienti con continuità da un determinato ciclo tecnologico, per i quali la diversa frequenza di verifica è indicata in APPENDICE 2.

Per i rifiuti individuati con codici specchio, da sottoporre a operazioni di utilizzo agricolo, deve inoltre essere dimostrata la non pericolosità.

I fanghi accettabili per l'utilizzo in agricoltura sono quelli identificati dai codici CER elencati nell'APPENDICE 3.

Il gestore dell'impianto di trattamento (CT) verifica l'accettabilità dei fanghi, analizzando i parametri previsti in APPENDICE 2. Per i fanghi in accettazione dovranno essere rispettate le concentrazioni ammissibili dei parametri di Tabella 5.1.

 

 

TABELLA 5.1 - CONCENTRAZIONI AMMISSIBILI NEI FANGHI IN INGRESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO (CT)

 

Parametri

u.d.m.

Valori ammissibili

Metalli pesanti

 

 

Cadmio (Cd)

mg/kg ss

≤ 22

Rame (Cu)

mg/kg ss

≤ 1200

Nichel (Ni)

mg/kg ss

≤ 330

Piombo (Pb)

mg/kg ss

≤ 900

Zinco (Zn)

mg/kg ss

≤ 3000

Cromo (Crtot)

mg/kg ss

≤ 900

Mercurio (Hg)

mg/kg ss

≤ 11

Nutrienti

 

 

Carbonio organico

%SS

> 10

Azoto totale

%SS

> 1,0

 

I limiti della Tabella 5.1 sono stati introdotti considerando le criticità ambientali dei singoli elementi, la disomogeneità qualitativa dei fanghi derivanti dal singolo impianto, con l'obbiettivo finale di innalzare la qualità complessiva dei fanghi avviati a riutilizzo.

I fanghi ritirati aventi già le caratteristiche chimico - biologiche adatte per l'utilizzo in agricoltura (Tabella 5.2), per i quali pertanto non sono previsti trattamenti di igienizzazione chimico-fisica e stabilizzazione biologica, devono stazionare comunque nel settore "fanghi pronti per l'utilizzo".

Il gestore dell'impianto di trattamento (CT) comunica alla Autorità competente autorizzatoria e all'ARPA entro e non oltre 24 ore i casi in cui la partita di fango è respinta, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione e le motivazioni della non ammissibilità dei fanghi.

Sono esonerati dal rispetto delle disposizioni del presente punto i soggetti gestori di impianti che, producendo fanghi nell'esercizio della propria attività, intendono trattarli in proprio per avviarli allo spandimento a beneficio dell'agricoltura

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Allegato 2 - “Origine – destino dei fanghi da depurazione in Regione Lombardia” (dati anni 2008, 2009 e 2010)

Parte di provvedimento in formato grafico

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1236086 8033808
Allegato 3 - “Dati quali-quantitativi dei fanghi di depurazione in Regione Lombardia”

 

1. Premessa

Nel presente documento sono riportati i risultati di un’indagine finalizzata alla valutazione delle caratteristiche quali-quantitative dei fanghi di depurazione recuperati in agricoltura in Regione Lombardia.

Sono state prese in esame analisi riferite a:

- fanghi in uscita dagli impianti di depurazione (in quanto produttori di fanghi);

- fanghi in ingresso ed in uscita dagli impianti conto terzi (sia analisi interne, sia analisi eseguite dall’Arpa).

Nell’ambito di questa indagine, si tenga presente che:

- i dati utilizzati si riferiscono a 9 impianti autorizzati conto terzi che hanno trattato, nel 2010, oltre l’80% dei fanghi complessivamente ritirati in Regione Lombardia. Data la significatività del campione analizzato, le elaborazioni condotte sono certamente molto rappresentative dell’attuale situazione regionale;

- le caratteristiche qualitative dei fanghi (in uscita dagli impianti conto terzi) derivanti dalle analisi interne sono confrontabili con quelle rilevate dall’Arpa; pertanto si può ritenere che tanto i dati delle analisi interne quanto quelli relativi alle analisi di controllo siano rappresentativi della situazione reale.

Nel presente allegato sono descritti, dapprima, i dati utilizzati per l’effettuazione dell’indagine e le metodologie di elaborazione; successivamente sono riportati e discussi i risultati dello studio.

Al termine dell’elaborato, sono riportati una serie di scenari finalizzati all’individuazione delle caratteristiche qualitative dei fanghi “idonei” e di “alta qualità” recuperabili in agricoltura (in accordo con le indicazioni riportate nell’Allegato 1).

Il presente documento rappresenta una sintesi di tutte le elaborazioni effettuate nell’indagine sopra riportata.

 

2. Dati utilizzati nel corso dell’indagine

I dati utilizzati per l’effettuazione dell’indagine hanno riguardato sia gli impianti conto terzi (CT), sia gli impianti di depurazione.

Per quanto riguarda gli impianti conto terzi, sono

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Allegato 4 - “Modalità di adeguamento delle autorizzazioni vigenti riguardanti impianti Conto Proprio (CP) o Conto Terzi (CT) che effettuano il trattamento dei fanghi di depurazione, finalizzato al loro successivo utilizzo a beneficio dell’agricoltura”

 

Capitolo A) - Modalità di adeguamento delle autorizzazioni vigenti riguardanti gli impianti conto proprio (CP)

1) I gestori degli impianti Conto Proprio (CP), autorizzati ad effettuare direttamente l’utilizzo a beneficio dell’agricoltura dei fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione reflui, potranno avvalersi, sia per l’adeguamento delle autorizzazioni vigenti sia per il rilascio di nuove autorizzazioni all’operazione R10, della procedura semplificata prevista dalla normativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al d.p.r. n. 59 del 13 marzo 2013, in conformità con l’art. 3, comma 1 lett. f) del medesimo d.p.r. n. 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

2) I gestori degli impianti Conto Proprio (CP) potranno quindi presentare istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) secondo le modalità prescritte dalla Circolare regionale n. 19 del 5 agosto 2013 e relativi allegati (Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale), tenuto presente che il SUAP territorialmente competente corrisponde a quello del Comune dove è ubicato l’impianto Conto Proprio (CP) e che l’Autorità autorizzatoria all’utilizzo in agricoltura (R10) è la Provincia sul cui territorio viene effettuato lo spandimento.

In osservanza all’art. 8, comma 9, della l.r. n. 12 del 12 luglio 2007, nella parte in cui prevede che “le autorizzazioni già rilasciate sono adeguate alle nuove disposizioni del provvedimento regionale di cui al comma 8 nei tempi e secondo le modalità indicate nel provvedimento medesimo”, il presente Allegato 4 ha lo scopo di disciplinare i suddetti tempi e le modalità di adeguamento delle autorizzazioni vigenti, riguardanti gli impianti di trattamento dei fanghi da depurazione, alle disposizioni previste dal provvedimento di cui il medesimo All. 4 costituisce parte integrante.

 

Capitolo B) - Modalità di adeguamento delle autorizzazioni vigenti riguardanti gli impianti Conto Terzi (CT)

1) Il gestore dell’impianto Conto Terzi (CT), dedicato al trattamento di fanghi ritirati da impianti di depurazione di terzi per il successivo utilizzo a beneficio dell’agricoltura, che sia titolare di un’autorizzazione per il trattamento dei medesimi fanghi ancora vigente alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente All. 4 costituisce parte integrante, deposita presso la competente Autorità autorizzatoria, entro 3 mesi dalla data soprarichiamata, istanza di adeguamento redatta in formato elettronico (vedi Scheda 1 - Fac simile),da inviarsi mediante posta certificata, con la quale richiede l’adeguamento dell’impianto di trattamento dei fanghi alle disposizioni previste dal medesimo provvedimento e suoi allegati.

2) La competente Autorit

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