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D. P.C.M. 11/02/2014, n. 72

Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
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[Premessa]


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400R, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 R;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 R;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;

Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228R, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) che, tra l'altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101R, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre 2013 del termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 R, recant

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Capo I - Organizzazione del Ministero
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Art. 1 - Funzioni del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legisla

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Art. 2 - Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in due Dipartimenti, come di seguito indicati:

a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;

b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

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Art. 3 - Conferenza permanente

1. È istituita la conferenza permanente del Ministero, di seguito denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurar

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Capo II - Dipartimenti
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Art. 4 - Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300R, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici: identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoragg

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Capo III - Articolazione dei Dipartimenti
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Art. 5 - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

1. Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

c) Direzione generale per la condizione abitativa;

d) Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

e) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;

f) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;

g) Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;

h) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici.

2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, d'intesa con le competenti strutture Dipartimentali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;

b) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

c) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni;

d) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;

e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;

f) sistema delle città e politiche urbane;

g) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;

h) fondi strutturali comunitari;

i) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;

j) gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria;

k) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;

l) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;

m) gestione e sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT).

3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di e

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Art. 6 - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

a) Direzione generale del personale e degli affari generali;

b) Direzione generale per la motorizzazione;

c) Direzione generale per la sicurezza stradale;

d) Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

e) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;

f) Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;

g) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.

2. La Direzione generale del personale e degli affari generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;

b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;

c) trattamento giuridico del personale;

d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;

e) sistemi di valutazione del personale;

f) relazioni sindacali;

g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunità

e l'anti-mobbing;

h) anagrafe delle prestazioni;

i) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;

j) servizio ispettivo in materia di personale;

k) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;

l) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285R e successive modificazioni;

m) trattamento economico e pensionistico del personale;

n) Ufficio cassa;

o) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;

p) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

q) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;

r) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche;

s) servizi comuni e servizi tecnici;

t) supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

u) acquisizione di beni e servizi, economato;

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Capo IV - Organizzazione territoriale
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Art. 7 - Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno indicate:

a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;

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Art. 8 - Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 R, e successive modifica

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Art. 9 - Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.

2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche, elettriche.

3. Presso ciascun Provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.

4. Il Comitato tecnico-amministrativo è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

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Art. 10 - Direzioni generali territoriali

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le quattro Direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuna indicate:

a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;

b)

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Art. 11 - Competenze delle Direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo alle regioni, anche a statuto speciale, ed alle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 R, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300R e successive modificazioni e

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Art. 12 - Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali è ispirata, stante la necessità di assicurare comunq

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Capo V - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
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Art. 13 - Funzioni e compiti

1. Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.

2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

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Capo VI - Organismi ed istituzioni operanti nel Ministero
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Art. 14 - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

1. È incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204

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Art. 15 - Altri Organismi ed Istituzioni

1. Operano nell'ambito del Ministero:

a) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163R,

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Capo VII - Dotazione organica e norme finali
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Art. 16 - Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e conseguentemente quello relativo ai posti di funzione è determinato in trentanove unità, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in centonovantacinque unità. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con su

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Art. 17 - Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articol

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Art. 18 - Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presiden

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Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avva

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Tabella A .- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Articolo 16)


Dotazione organica complessiva


Dirigenti prima fascia *

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