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Dir. Min. Beni e Att. Culturali 12/12/2013

Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
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[Premessa]


Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165R e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42R e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 Re successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' art. 1, comma 404, della legge 27 dicembr

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Finalità e destinatari

La presente direttiva è finalizzata a impartire disposizioni agli uffici al fine di garantire, in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, la massima tempestività ed efficacia delle azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale, operando in modo sinergico e coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con gli organismi di protezione civile.

Uffici destinatari della presente direttiva sono il segretariato generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonché tutti gli organi centrali e periferici.

Premessa


Ogni evento naturale derivante da azioni esogene (pioggia, neve, escursione termica, vento, piene, alluvioni, frane) od endogene (sisma, eruzione vulcanica) che induca effetti straordinari, per estensione o per magnitudo del danno e classificabile perta

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1. La struttura operativa

Con decreto del segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012 è stata istituita la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali. Tale struttura è articolata in una «Unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC», istituita presso il segretariato generale, e nelle «Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC», istituite presso le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

In occasione di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali la struttura operativa viene attivata dal segretario generale.

L'Unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC supporta il segretario generale nelle seguenti attività:

— garantire il necessario coordinamento con le istituzioni nazionali esterne al Ministero ivi comprese quelle deputate agli interventi in emergenza (protezione civile, VVF, Forze dell'ordine, etc. ...);

— garantire il necessario coordinamento tra le strutture centrali e periferiche del Ministero;

— assicurare in collaborazione con tutte le strutture interessate, l'applicazione delle procedure operative da attuare da parte delle squadre di intervento, nelle operazioni che interessano il patrimonio culturale (verifica dei danni, schedature, messa in sicurezza dei beni mobili, recupero e rimozione delle macerie, presidi ed opere di messa in sicurezza, stoccaggio di macerie, allontanamento e ricollocazione di beni mobil

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2. Le procedure

Il modello di gestione della fase emergenziale prevede, oltre all'individuazione della struttura ad essa dedicata, procedure e strumenti operativi. Ciò costituisce il presupposto fondamentale per creare una «filiera» di attività in cui siano identificati con precisione:

1) i compiti operativi;

2) la pianificazione delle risorse umane e finanziarie;

3) le sinergie con le istituzioni coinvolte (Protezione civile, Vigili del fuoco, enti locali).

In generale le procedure sono finalizzate a disciplinare:

1) l'attivazione della struttura operativa e le comunicazioni fra la struttura centrale e quelle territoriali, sia immediate che «a regime», su tutte le attività svolte (rilievo, messa in sicurezza, ricostruzione, indagini ed attività preventive);

2) il coordinamento con le strutture di protezione civile e con gli enti a vario titolo coinvolti;

3) le attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale;

4) le attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili ivi comprese quelle di allontanamento, ricovero e primo intervento dei beni danneggiati;

5) il monitoraggio sulla progettazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento e restauro dei beni culturali danneggiati.

Ai sensi dell'intesa del 26 gennaio 2005 fra il Mibact e la Conferenza episcopale italiana, le attività di cui alla presente direttiva, relative ai beni culturali di interesse religioso dovranno essere svolte con il coinvolgimento degli enti e le istituzioni ecclesiastiche responsabili.


2.1. Procedura di attivazione della struttura operativa e delle comunicazioni

A seguito del verificarsi di un evento emergenziale.

1. L'UCCN-MiBAC su disposizione del segretario generale invita tempestivamente le direzioni regionali interessate ad attivare, se non già operativa, la propria UCCR-MiBAC secondo le modalità previste nei rispettivi decreti istitutivi e con la composizione ritenuta idonea in relazione alla tipologia di evento, alla sua localizzazione ed estensione territoriale, in attuazione di quanto previsto nelle disposizioni del segretario generale (decreti n. 7 del 25 maggio 2012 e n. 8 del 20 giugno 2012). Il coordinatore dell'UCCN-MiBAC trasmetterà le informazioni ricevute dall'UCCR-MiBAC al segretario generale che terrà costantemente informato il Ministro, le Direzioni generali del Ministero ed il comitato operativo presso la Protezione civile ovvero la cabina di regia di cui al protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 7 marzo 2012, eventualmente attivati a secondo della gravità dell'evento.

2. L'UCCR-MiBAC su disposizioni del direttore regionale nella sua funzione di coordinatore dell'unità stessa, attraverso le necessarie iniziative di coordinamento, pianifica ed organizza l'attività di ricognizione e rilievo dei danni, di intervento di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili ivi compresi gli eventuali interventi di recupero, allontanamento, trasferimento in depositi temporanei e primi interventi sui beni mobili, gestione dei depositi temporanei e degli eventuali laboratori di pronto intervento. Il direttore regionale è responsabile di tutte le attività di cui sopra. La necessità di collocare i beni culturali mobili in depositi temporanei richiede che il direttore regionale individui, preferibilmente in condizioni non emergenziali, i luoghi potenzialmente idonei, anche attraverso la collaborazione con i Carabinieri del Nucleo TPC. Per i beni mobili di proprietà ecclesiastica, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'intesa fra il Mibac e la Conferenza episcopale italiana del 26 gennaio 2005, il direttore regionale individuerà con il Vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale regionale, eventuali depositi temporanei presso musei ecclesiastici presenti sul territorio e dotati di idonee condizioni di sicurezza. A secondo dell'entità dell'evento e della conseguente necessità stimata, della ubicazione dei depositi e delle condizioni di sicurezza e di accessibilità, il coordinatore dell'UCCR-MiBAC definirà quali fra i luoghi individuati siano da utilizzare e si attiverà per farli attrezzare anche sulla base delle indicazioni fornite dagli istituti centrali competenti. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantirà il necessario coordinamento con l'organismo di protezione civile (DICOMAC, prefettura, ecc.) attivato dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per il coordinamento territoriale.

3. L'UCCR-MiBAC invia tempestivamente tutte le informazioni aggiornate all'UCCN-MiBAC tramite mail utilizzando la casella di posta dedicata uccn-mibac@beniculturali.it. La frequenza degli aggiornamenti dipende dall'entità e dalla significatività dell'evento e dovrà essere quotidiana almeno nelle prime settimane e settimanale a regime.

4. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantirà l'invio all'UCCN-MiBAC della scheda di monitoraggio delle attività, allegata alle presenti procedure, progressivamente compilata ed aggiornata in funzione dell'evoluzione dell'evento e delle attività svolte nonché la condivisione, tramite l'applicativo Community Ministero di tutte le schede compilate nella prima e nella seconda fase del rilievo.


2.2. Procedura per il coordinamento con le strutture di protezione civile

Nei casi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, ossia «calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo», il segretario generale rappresenta il Minist

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3. Gestione della fase di progettazione ed attivazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento e restauro dei beni danneggiati

Qualora l'evento emergenziale interessi un territorio molto vasto ed abbia indotto danneggiamenti importanti sul patrimonio culturale immobile e mobile, la realizzazione degli interventi di ricostruzione richiede un'organizzazione ed una procedura specifica che garantisca la corretta gestione delle risorse pubbliche snellendo i controlli preventivi che producono rallentamenti del processo decisionale ed esecutivo degli interventi, attivando invece un sistema di controlli puntuali in corso d'opera e a completamento delle attività.

I progetti relativi ai beni culturali potranno essere esaminati ed approvati da una specifica conferenza dei servizi che operi in seduta permanente e che esamini i progetti ed i computi sulla base di uno schema di elaborati fisso e particolareggiato. I progetti potranno essere:

1) rinviati nel caso di documentazione incompleta;

2) bocciati con adeguate motivazioni esplicitamente evidenziate;

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4. Disciplinari operativi relativi alle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali

4.1. Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale

Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalità di valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento principale, i danni subiti dal patrimonio culturale mobile ed immobile, le condizioni di funzionalità degli immobili (chiese e palazzi) di interesse culturale, l'eventuale necessità di opere provvisionali per evitare maggiori danni alle strutture ed al patrimonio culturale in essi contenuto. In particolare nel caso di sisma, la valutazione dovrà tenere conto anche degli aggravamenti del danno causati da eventuali scosse successive all'evento principale. Ogni evento sismico infatti sottopone le strutture ad accelerazioni ed induce spostamenti e sollecitazioni dinamiche, di carattere eccezionale rispetto alla vita delle strutture stesse, producendo danni sia alle strutture portanti che agli elementi non strutturali. I danni prodotti riducono i coefficienti di sicurezza delle strutture sia nei confronti della salvaguardia della vita umana che nei confronti della funzionalità dell'opera. Ciò comporta che in strutture già in stato di danneggiamento, eventi sismici successivi, anche di magnitudo ridotta, possono comportare ulteriori forti danneggiamenti e collassi.

Come previsto nelle procedure, le operazioni di rilievo del danno prevedono due fasi distinte:

1) la ricognizione speditiva, con l'ausilio delle «schede per il rilievo speditivo del danno», finalizzata all'individuazione tempestiva della tipologia, diffusione territoriale ed entità del danno nonché dei pronti interventi da attuare per la salvaguardia dei beni culturali danneggiati o che rischiano un aggravamento del danno ed infine una valutazione sulle priorità di successivi rilievi. I dati acquisiti dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile ed immobile;

2) la rilevazione di dettaglio del danno, da effettuare nel caso di evento sismico con le schede A-DC, B-DP e C-BM, finalizzata ad una valutazione più approfondita del danno e dei necessari interventi di ripristino, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione, nonché di restauro del patrimonio culturale mobile. In generale, per tutti gli eventi emergenziali, i dati acquisiti in tale fase dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di ripristino e consolidamento del patrimonio culturale mobile ed immobile.

Le squadre per il rilievo dovranno essere composte prevedendo:

1) un tecnico del Ministero (Soprintendenze, direzione regionale, altre strutture Ministero);

2) un funzionario dei Vigili del fuoco, qualora le condizioni di accessibilità e di sicurezza risultino critiche;

3) un ulteriore tecnico Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista, ...), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio;

4) un ingegnere strutturista o comunque un tecnico di comprovata esperienza (del comune, della protezione civile, ecc.) al fine di valutare le condizioni di sicurezza strutturale, l'agibilità dell'immobile ed eventualmente, nei casi più complessi, i presidi necessari per la messa in sicurezza delle strutture.

La compilazione della sezione «Descrizione opere di pronto intervento» delle schede speditive di rilievo del danno dovrà contenere esclusivamente una segnalazione di priorità di intervento e gli elementi fondamentali quantitativi e qualitativi del tipo di interventi necessari, in quanto la definizione dettagliata sarà effettuata dall'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza.

Alle squadre viene fornito:

— copia del presente disciplinare;

— elenco dei beni da rilevare;

— schede per il rilievo;

— cartografia delle località dove sono ubicati i beni da rilevare (quando disponibile);

— planimetria dei beni da rilevare (quando disponibile);

— l'elenco e l'ubicazione delle opere d'arte più importanti presenti nell'edificio oggetto del sopralluogo se disponibili;

— numeri di telefono dei referenti per i sopralluoghi e di coloro che garantiscano l'accesso agli immobili (chiesa o palazzo).

Per la massima efficacia dei sopralluoghi e per la sicurezza dei rilevatori occorre disporre di un'attrezzatura minima, in particolare:

— dispositivi di protezione individuale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (elmetto secondo le norme di conformità EN397, guanti secondo le norme di conformità EN420, calzature di sicurezza secondo le norme di conformità EN345, imbragatura e corde di sicurezza ove necessarie secondo le norme di conformità EN361);

— un binocolo per esaminare dettagli lontani;

— una macchina fotografica digitale corredata da una scheda di memoria di adeguata capacità;

— una torcia elettrica per esaminare locali senza luce (p.e. cripte e sottotetto);

— un metro/distanziometro, per una stima di massima delle dimensioni della fabbrica;

— un doppio decimetro per misurare le lesioni più significative;

— una livella o un filo a piombo per valutare i fuori piombo.


4.1.1. Modalità di svolgimento del sopralluogo per il rilievo di prima fase.

Il rilievo speditivo di prima fase, essendo finalizzato alla compilazione delle schede semplificate, prevede prioritariamente un'ispezione dall'esterno dell'immobile e, solo nel caso di accertata assenza di pericolo, anche una ispezione interna almeno limitatamente alle zone in cui sia presente patrimonio culturale mobile od immobile per destinazione (affresco, statue solidarizzate alla struttura, ...). Pertanto potrà ess

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