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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 17/03/2014, n. 6
Regolam. R. Lazio 17/03/2014, n. 6
Regolam. R. Lazio 17/03/2014, n. 6
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Art. 1 - (Inserimento dell’articolo 1 bis al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. Dopo l'articolo 1 del Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9 R, è inserito il seguente : “Art. 1 bis - (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) operatore agrituristico: l'imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica; b) attività agrituristica: l'attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 R (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato i della legge 15 |
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Art. 2 - (Modifiche all'articolo 2 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. All’articolo 2 del r.r. 9/2007 R sono apportate le |
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Art. 2 bis - (Modifica all’art. 3 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. All’articolo 3 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) La rubrica è sostituita dall |
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Art. 2 ter - (Modifica all’articolo 4 del r.r. 9/2007)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 del r.r. 9/2007 è aggiunto il seguente: “4 bis. Gli operatori agrituristici |
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Art. 3 - (Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. L'articolo 5 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - (Modifiche all'articolo 6 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. Il comma 5 dell’articolo 6 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente. |
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Art. 5 - (Modifiche all'articolo 7 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. All’articolo 7 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 6 - (Sostituzione dell'articolo 9 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. L’articolo 9 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 9 - (Requisiti generali applicabili alle strutture e ai locali destinati agli alimenti ed alle attività ricreative) 1. Per le strutture e i locali polifunzionali destinati agli alimenti, loro preparazione, lavorazione o trasformazione e confezionamento in particolare cucine e laboratori, si applica la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare. 2. Al fine di uniformare i requisiti sul territorio regionale, le strutture e i locali di cui al comma 1 devono avere: a) una superficie minima di almeno 12 metri quadri; b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile |
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Art. 7 - (Modifiche all'articolo 10 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. Al comma 1 dell’articolo 10 del r.r. 9/2007 dopo le parole “di attività svolta" |
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Art. 8 - (Modifiche all'articolo 11 r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. Al comma 3 dell’articolo 11 del r.r. 9/2007 le parole "laddove le strutture aziendali lo con |
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Art. 9 - (Modifiche all'articolo 13 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. All’articolo 13 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole "ospitalità in spazi aperti" sono inserite le |
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Art. 10 - (Modifica all'articolo 14 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. All’articolo 14 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) prima del comma 1, è inserito il seguente: |
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Art. 11 - (Inserimento dell'articolo 14 bis al r.r. . 31 luglio 2007, n. 9)1. Dopo l'art. 14 del r.r. 9/2007 è inserito il seguente |
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Art. 12 - (Modifiche all'articolo 15 r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. All’articolo 15 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 13 - (Sostituzione dell'articolo 17 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. L'articolo 17 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 17 - (Attività di macellazione e di preparazione di alimenti) 1. La macellazione di animali è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Art. 14 - (Inserimento dell’articolo 17 bis al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. Dopo l’articolo 17 del r.r.9/2007 è inserito il seguente: “Art. 17 bis - (Compiti dell'operatore del settore alimentare dell'agriturismo) 1. L'operatore del settore alimentare (OSA) attua e mantiene le procedure relative all'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) 852/2004 e rispetta i manual |
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Art.15 - (Inserimento dell’articolo 17 ter al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. Dopo l’articolo 17 bis del r.r. 9/2007 è inserito il seguente: “Art. 17 ter - (Congelamento dei prodotti aziendali) 1. &Egr |
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Art. 16 - (Modifiche all'articolo 18 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. All’articolo 18 del r.r. 9/2007 prima del comma 1 è inserito il seguente: |
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Art. 17 - (Sostituzione dell'articolo 19 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)L’articolo 19 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 19 - (Classificazione delle aziende agrituristiche e procedura per l'attribuzione della classificazione) |
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Art. 18 - (Abrogazioni al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti articoli: |
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Art. 19 - (Disposizioni transitorie)1. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritte nell'elenco provinciale di cui all'art. 17 della l.r. n. 14/2006 sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi sulla base della d |
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Art.20 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino |
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ALLEGATO A - LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONEParte di provvedimento in formato grafico |
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