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D. Min. Interno 28/02/2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
In vigore dal 13/04/2014.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87)
- D. Min. Interno 02/07/2019
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Premessa

Il Ministro dell'interno

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione,

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Art. 2. - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realiz

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Art. 3. - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata l

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Art. 4. - Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate al titolo I - capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1 del presente decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

2. Qualora gli interventi, effettuati su attività esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impiant

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Art. 5. - Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati

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Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I - capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) N4 entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizi

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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone (articolo 3, comma 1)

N3


TITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE

1. Generalità

1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983, recante i «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983. Ai fini del presente titolo I si definiscono:

a. Unità abitative fisse: unità abitative non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet, case mobili, ecc.).

b. Unità abitative prontamente rimovibili: unità abitative immediatamente mobili o rapidamente smobilitabili (tende, caravan, camper, ecc.).

c. Aree di sicurezza: zone dell’insediamento ricettivo (anche esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in grado di contenere tutti gli utenti della struttura (densità di affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di sicurezza possono essere costituite anche da aree attrezzate per lo sport (campi di calcio, calcetto, tennis, ecc.).

d. Punto fuoco: luogo dell’insediamento ricettivo, all’aperto, opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.

e. Capacità ricettiva: numero delle persone che possono essere ospitate in una struttura turistico - ricettiva in aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione delle unità abitative prontamente rimovibili considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al numero di persone ospitate nelle unità abitative fisse, ovvero il numero di persone indicato nell’autorizzazione amministrativa ad esercire.

f. Area di insediamento ricettivo: area composta dall’insieme delle zone destinate all’insediamento delle unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con staccionate e simili.

g. Piazzola: area destinata all’installazione di una unità abitativa con relative pertinenze e accessori (veranda, tendalino, ecc.). La superficie è determinata dal gestore della struttura ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti.

h. Isola: insieme di piazzole contigue disposte al massimo su due file.

i. Blocco: insieme di isole separate da uno spazio carrabile.


1.2 Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.


1.3 Classificazione

In base alla loro capacità ricettiva le strutture turistico - ricettive in aria aperta si dividono in:

tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (non rientranti nell’ambito di applicazione della presente regola tecnica);

tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone;

tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.


Capo I - Attività di nuova costruzione

2. Ubicazione

2.1 Distanze di sicurezza

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse e alle unità abitative, anche se di tipo mobile presenti nell’insediamento.

In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa, ecc. le aree da adibire a strutture ricettive in aria aperta devono essere opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza pari a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle caratteristiche della vegetazione.


Tabella 1 - Distanze di protezione


Tipo di vegetazione

Distanze* (m)

- Pascolo cespugliato

10

- Macchia bassa/media

15

- Macchia alta/sterpi

20

- Bosco diradato

20

- Bosco non diradato/pinete

30

* le distanze sono riferite rispetto alle unità abitative e alle strutture fisse.


La tipologia di vegetazione, ove presente, deve risultare da apposita attestazione.

Le fasce di protezione devono essere costituite da terreno completamente privo di vegetazione (od opportunamente diserbato). Nella larghezza delle fasce potranno essere comprese strade, aree sportive, ecc.


2.2 Accesso all’area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di svolta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10 %;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore, 12 sull’asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l’ingresso dell’insediamento ricettivo e comunque le aree di sicurezza nonché il parcheggio ospiti all’esterno. Per le strutture turistico - ricettive in aria aperta di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale interna all’area dell’insediamento ricettivo.


2.3 Sistemazione interna

Nelle aree dell’insediamento ricettivo destinate a campeggio devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili.

La sistemazione dell’area interna deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi.

In particolare, la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

ogni blocco può essere costituito al massimo da 30 camper/caravan oppure da 60 tende;

ogni isola può essere costituita al massimo da 10 camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende;

tra i vari blocchi deve essere lasciata un’area libera di larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o le tende (ad esclusione dei tiranti);

tra le varie isole deve essere lasciata un’area libera di larghezza pari a 6 m.

Ai fini della distribuzione interna le unità abitative fisse sono equiparate ai camper/caravan.

Inoltre vengono prescritte le seguenti ulteriori misure di sicurezza:

il punto fuoco dovrà essere previsto in area completamente diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0 m intorno al suo perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o da strutture fisse realizzate con materiali combustibili dovrà essere di almeno 10 m.

l’area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle unità abitative e dalle aree boscate. Di norma dovranno essere tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari ad almeno quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unità abitative fisse e/o mobili la distanza minima dovrà essere non inferiore a 5 m.


3. Caratteristiche costruttive

3.1 Resistenza al fuoco delle strutture

Per le strutture fisse a servizio dell’attività, ad eccezione delle unità abitative fisse realizzate con materiali e/o strutture combustibili, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.


4. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza

4.1 Percorsi ed uscite di emergenza

Da ogni unità abitativa deve essere possibile raggiungere l’area di sicurezza attraverso un sistema organizzato di percorsi opportunamente indicati.

In presenza di recinzione dell’area dell’insediamento ricettivo devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione ragionevolmente contrapposta, con barriere ovvero cancelli aventi possibilità di apertura dall’interno. I varchi, di larghezza non inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacità di deflusso non superiore a 250 persone/modulo.

Per strutture ricettive in aria aperta di tipo 3 devono essere previsti almeno 3 varchi di uscita.

Uno dei varchi può coincidere con l’accesso carrabile all’area ricettiva a condizione che il cancello di chiusura sia apribile dall’interno.


5. Attività accessorie

5.1 Locali adibiti a depositi e depositi all’aperto

Nell’area della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, è consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell’attività, la separazione deve avvenire tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60 ovvero compatibili con il carico d’incendio ivi presente. Per i locali al chiuso con carico d’incendio specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

I locali devono avere esclusivamente accesso dall’esterno.

In prossimità dell’accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente pari ad almeno 34A 113 B.

I depositi di sostanze combustibili (attrezzature, legname, imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere distanti almeno 10 m dalle unità abitative ed aree di ritrovo. Possono essere previste distanze inferiori qualora l’area di deposito sia protetta da impianto idrico antincendio.

Anche per il deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata dovranno essere previste le medesime distanze di sicurezza.


5.2 Depositi di sostanze infiammabili

I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004, recante l’«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m 3», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, tenendo conto nella determinazione delle distanza di sicurezza che l’area a campeggio è da considerare soggetta ad affollamento di persone.

A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, qualora necessario, deve essere previsto almeno un deposito per recipienti portatili di gpl di adeguata categoria, in cui custodire eventuali bombole affidate al gestore dagli utenti. Il deposito dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.


5.3 Parcheggi all’aperto

Le aree di parcheggio degli ospiti interne all’area dell’insediamento ricettivo devono essere realizzate su piazzali privi di vegetazione secca e con una fascia di rispetto opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di tale distanza, questa potrà essere inferiore, fino alla metà di quella stabilita, nel caso in cui l’area di parcheggio è protetta da un impianto idrico antincendio.


5.4 Punti fuoco

I punti fuoco devono essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura.

In prossimità di ognuno di essi, dovrà essere posizionato almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34 A 113B.


6. Servizi tecnologici

6.1 Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;

devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza);

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, in particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate durante i periodi di oscurità. In caso di interruzione dell’energia elettrica deve essere prevista un’illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per l’esodo, nonché dell’area di sicurezza e della zona parcheggio esterno. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari vigenti.

L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 s) per l’impianto idrico antincendio.

Nelle aree a campeggio l’alimentazione di sicurezza dell’illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15 s).

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

rivelazione e allarme: trenta minuti;

illuminazione di sicurezza: un’ora;

impianti idrici antincendio: un’ora.


7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d’arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.


7.1 Estintori

Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113B.


7.2 Rete di idranti antincendio

L’area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in aria aperta deve essere dotata di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d’arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012.

Ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779, i parametri per il dimensionamento dell’impianto sono così definiti:

tipo 2 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti a muro o naspi;

tipo 3 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti soprasuolo.

L’alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività ricettive di tipo 3.


8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

8.1 Generalità

Nelle zone o aree in cui è prevista l’installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in conformità alla regola dell’arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012.

L’area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a distanza reciproca non superiore a 80 m.


8.2 Caratteristiche

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.

L’impianto di rivelazione deve consentire l’eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.


8.3 Sistema di allarme

L’area dell’insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d’incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d’incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3 il sistema di allarme deve essere integrato da un sistema di diffusione sonora, anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.


9. Segnaletica di sicurezza

Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l’altro:

i percorsi e le uscite di esodo;

l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative;

i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;

i punti di intercettazione del gas;

i pulsanti manuali di allarme.


10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

L’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell’articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


10.1 Generalità

Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;

siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme; stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici;

siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso e vegetazione secca.


10.2 Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia possibile.

L’elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.


10.3 Addestramento del personale

Il responsabile dell’attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto, dovrà provvedere in particolare ad una adeguata formazione del personale sia sull’uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull’azionamento del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso della stagione di apertura a riunioni di addestramento sull’uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta a stagione) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;

contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli utenti dell’attività ricettiva;

utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;

collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Il personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell’emergenza deve essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.


10.4 Registro della sicurezza

Il responsabile dell’attività è tenuto a predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente normativa.

Una sezione di tale registro deve essere predisposta per documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti portatili di gpl, qualora affidati in custodia dagli utenti.


10.5 Istruzioni di sicurezza

All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in

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