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L. R. Puglia 10/03/2014, n. 7

Sistema regionale di protezione civile.

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- L.R. 10/08/2018, n. 44

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Capo I - Principi generali
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Art. 1 - Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Puglia e componente del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). La Regione Puglia provvede, nell’esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e assume qu

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Art. 2 - Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e ambiti d’intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguo

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TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
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Capo I - Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
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Art. 3 - Attività del sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:

a. all’elaborazione e aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;

b.

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Art. 4 - Componenti del sistema regionale di protezione civile

1. All’attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, ivi incluse le agenzie regionali e le societ&agra

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Art. 5 - Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale.

2. La Regione, ai fini dell’adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, indirizza e coordina l’attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.

3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l’espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnicooperativa.

5. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, favorisce:

a. la costituzione di Sa

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Art. 6 - Funzioni e compiti delle province

1. Le province, nell’ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi a esse attribuite dalla legge 225/1992 e dall’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e provvedono in particolare:

a. alla rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, avvalendosi anche dei dati fomiti dai comuni e dagli enti di gestione delle aree protette;

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Art. 7 - Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge 225/1992 e dal d.lgs. 112/1998 e provvedono, in particolare, privilegiando le forme associative:

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Art. 8 - Comitato regionale permanente di protezione civile

1. La Regione assicura e provvede all’esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato regionale di protezione civile, istituito in conformità del disposto al comma 3 dell’articolo 12 della legge 225/1992.

2. Il Comitato regionale di protezione civile e organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l’attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

3. Il Comitato e così composto:

a. Presidente della Giunta regionale, o consigliere regionale delegato, che lo presiede;

b. assessore regionale con delega alla protezione civile;

c. prefetti delle province pugliesi o loro delegati;

d. ra

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Art. 9 - Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM)

1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnicooperativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, e istituito il Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM). Il Comitato, di seguito denominato COREM, e nominato dalla Giunta regionale e viene attivato dal dirigente del Servizio regionale di protezione civile, di volta in volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettono a rischio l’incolumità della popolazione o l’isolamento prolungato di centri abitati e aziende.

2. Il COREM e così composto:

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Art. 10 - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la necessita di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all’articolo 108 del d.lgs. 112/1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.

2. La dichiarazione dello stato di emergenza e condizionata dalla verifica:

a. dell’effettiva eccezionalit&a

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Art. 11 - Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 10, il Presidente del

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Art. 12 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. II programma ha validità triennale.

2. La Regione assicura il necessari

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Art. 13 - Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di cui all’articolo 8, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi e il piano reg

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Art. 14 - Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Leggequadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge 353/2000, contiene, tra l’altro:

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Capo II - Rete operativa di protezione civile
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Sezione I - Strumenti e strutture operative
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Art. 15 - Strutture operative

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge provvede il competente Servizio regionale di protezione civile, nell’ambito del quale opera il Centro funzionale regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico). Il suddetto Servizio opera in coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanita pubblica, con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di rilevanza comunque per la protezione civile.

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Art. 16 - Intese, accordi e convenzioni

1. La Regione può stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 15, nonché con gli ordini professionali e aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi

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Art. 17 - Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione, anche con il coinvolgimento delle prefetture, promuove e coordina, in un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore, nonché degli

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Sezione II - Volontariato di protezione civile
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Art. 18 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 266/1991 e con le disposizioni della l.r. 11/1994, le funzioni ad essa conferite dall’articolo 108 del d.lgs. 112/1998, dalla legge n. 225/1992 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, relativa agli interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.

2. Ai fini della presente legge e considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalen

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Art. 19 - Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei coordinamenti provinciali delle stesse, di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 18, la concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all’uopo stanziati dagli enti locali.

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TITOLO III - NORME FINANZIARIE
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Capo I - Disposizioni finanziarie
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Art. 20 - Dotazione e gestione finanziaria

1. Le fonti di finanziamento per l’esercizio 2014 sono costituite da:

a. risorse ordinarie trasferite dalla Regione per il funzionamento e l’espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale autonomo:

1. articolo 8 UPB 9.2.1 capit

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 21 - Norme transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi in via di svolgimento e alle attività in cor

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Art. 22 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

a.

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