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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 16/11/2013, n. 2117
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 16/11/2013, n. 2117
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Vista la L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 R “Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale”, che disciplina l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive e di servizi (di seguito, SUAP) e la realizzazione di un apposito portale per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all’insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all’avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale; Visto l’art. 4 del D.P.Reg. 23 agosto 2011, n. 206/Pres. “Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3”, il quale attribuisce ad apposito Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale le seguenti funzioni: a) analizza l’evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello uni |
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REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LUOGHI DI LAVORO DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE DI BENI E DEI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA 123/2006 CE N1 |
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PremessaCon l’adozione della DIRETTIVA 123/2006 CE la Comunità Europea ha chiesto agli Stati membri di creare le condizioni necessarie per il completo esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nell'UE. Lo Stato Italiano ha, di conseguenza, approvato numerosi provvediment |
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Ambito di applicazionePer attività produttive si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni N3. Per impianti produttivi s |
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DefinizioniDestinazioni d’uso Ai fini del presente documento, le destinazioni d’uso degli impianti produttivi di competenza degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) sono quelle elencate nell’art. 5, comma 1, della L. R. 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell'edilizia e s.m.i., ad eccezione della lettera a) e destinazioni affini, nonché della lettera o) N4. Impresa Per impresa si intende l'attività economica esercitata professionalmente da un imprenditore, per mezzo di beni organizzati (l’azienda N5), al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi. |
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Strutture edilizie ed impiantiAltezze, superfici e cubature dei locali Altezze dei locali Ai fini dell’applicazione delle norme di carattere igienico-sanitario, si intende per: - altezza netta, l’altezza misurata dal pavimento/piano di calpestio all’altezza media dei soffitti; - altezza media, l’altezza risultante dal rapporto tra cubatura e superficie; - altezza minima, l’altezza misurata dal pavimento/piano di calpestio al punto più basso dei soffitti o delle volte, escluse le eventuali intercapedini costituenti v |
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Superficie dei localiAi fini dell’applicazione delle norme di carattere igienico-sanitario, per superficie dei locali si intende la superficie calpestabile dei locali senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. I parametri riguardanti le superfici minime sono vincolanti in relazione al numero dei lavoratori contemporaneamente presenti N14. 2.1 Superficie dei locali ad uso industriale I locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori e in quelle che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria devono avere una superficie minima di 2 mq per lavoratore, fatta salva la necessità di superfici minime maggiori in relazione alla specifica attività svolta. 2.2 Superficie dei locali ad uso uffici, attività di servizio, direzionale e commerciale I locali chiusi destinati ad uso ufficio devono avere una superficie minima di 8 mq, se destinati ad un lavoratore e di 12 mq, se destinati a due lavoratori e, per ogni lavoratore successivo al secondo, ulteriori 6 mq, fatta salva la necessità di superfici minime maggiori in relazione alla specifica attività svolta. 2.3 Superficie dei locali aperti al pubblico I locali aperti al pubblico devono garantire superfici adeguate all’affollamento massimo previsto di pubblico, secondo quanto indicato dalle norme tecniche vigenti, in relazione alla specifica destinazione d’uso. Cubatura dei locali Ai fini dell’applicazione delle norme di carattere igienico-sanitario, per cubatura dei locali si intende il prodotto della superficie dei locali per l’altezza netta. 3.1 Cubatura dei locali ad uso industriale I locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori e in quelle che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria devono avere una cubatura non inferiore a 10 mc per lavoratore. Illuminazione 1.1 Illuminazione naturale dei luoghi di lavoro N15 A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni, o che siano sotterranei i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale N16. Per ogni tipologia di attività e per buona norma, si definiscono di seguito i parametri per l’illuminazione naturale di luoghi di lavoro ad uso produttivo, commerciale, direzionale, servizi (es. attività di produzione in genere, laboratori, studi professionali, magazzini presidiati, negozi, grandi magazzini, ecc.), occupati da lavoratori in modo durevole. L’illuminazione naturale diretta di ogni singolo luogo di lavoro, tramite superficie finestrata N17, deve essere distribuita in modo omogeneo e corrispondere di norma ad almeno 1/10 della superficie utile di calpestio. Nel caso in cui il parametro non possa essere pienamente garantito, le superfici finestrate potranno essere parzialmente realizzate all’interno di porte o portoni e/o sulla parte superiore delle porte e dei portoni di uscita all’esterno, oppure potrà esser fatto ricorso a sistemi integrativi di apporto di luce naturale, con la finalità di garantire il requisito prestazionale medio di luce diurna. N18 In ogni caso la superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce offerto dal vetro incolore e trasparente; per coefficienti di trasmissione più bassi è necessario adeguare proporzionalmente la superficie illuminante. Qualora l’orientamento dell’edificio, tramite le superfici finestrate sia causa di abbagliamento e/o sovraccarico termico, si deve provvedere alla loro idonea schermatura (persiane o altro sistema). Deve essere garantito il facile e sicuro accesso per la pulizia di tutte le superfici illuminanti. Le superfici illuminanti devono, di norma, consentire la veduta esterna e comunque garantire condizioni di sicurezza con protezioni contro la caduta fino all’altezza di almeno un metro dal pavimento. Nel caso di uffici "open space", le pareti mobili possono avere un'altezza massima di 2,10 m e, qualora prospettino verso la sorgente luminosa, devono essere di materiale trasparente, in modo da non ostacolare un'omogenea distribuzione della luce. I box per lavoratori alla portineria o attività simili, chiusi con pareti fino al soffitto, devono avere la parete vetrata per almeno metà dell’altezza del vano rivolta ad una sorgente luminosa di illuminazione naturale. 1.2 Locali con presenza di lavoratori a carattere non continuativo, compresi i depositi e magazzini non presidiati La superficie illuminante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno: - 1/30 della superficie utile di calpestio per locali con superficie utile in pianta fino a 400 mq; - 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 400 mq. Nel caso in cui il parametro non possa essere pienamente garantito N19, le superfici finestrate potranno essere parzialmente realizzate nelle porte o portoni o sulla parte superiore delle porte e portoni di uscita all’esterno, oppure potrà esser fatto ricorso a sistemi integrativi di apporto di luce naturale, con la finalità di garantire il requisito prestazionale medio di luce diurna. Microclima Il microclima è la risultante di fattori ambientali quali aerazione, temperatura, umidità, velocità dell’aria, che hanno il compito di regolare le condizioni climatiche di un luogo di lavoro confinato/chiuso. Aerazione Nei luoghi di lavoro chiusi deve essere garantita disponibilità di aria salubre in quantità sufficiente, in funzione della destinazione d’uso, ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione. 1.1 Aerazione naturale L’aerazione naturale dei luoghi di lavoro è, di norma, diretta (finestrata). Nei luoghi di lavoro occupati in modo durevole o temporaneo deve essere garantito quanto segue: − le superfici finestrate apribili devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne, favorendo il riscontro d’aria; − nel caso di finestre con aperture con sistema del tipo a “vasistas” o con sistema di apertura parziale, la superficie utile aerante deve essere conforme agli standard di seguito indicati, tenendo conto della effettiva apertura del serramento. Essa può essere calcolata con la funzione: SL = S x sen γ dove S = superficie apribile della finestra (base x altezza) e γ = angolo di massima apertura. Dal computo delle superfici apribili vanno escluse, di norma, quelle di porte e portoni. Per garantire efficacia all’aerazione, la superficie aerante deve essere realizzata preferibilmente con finestrature a parete e deve essere pari, di norma, al 50% della superficie complessiva richiesta. Tale percentuale può essere ridotta al 25% se l’aerazione a soffitto è garantita da sheed. 1.1.1. Aerazione dei locali principali ad uso direzionale In assenza di specifiche norme regolamentari, negli spazi destinati a postazioni di lavoro durevoli l’aerazione dovrà essere, di |
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DeroghePossono essere valutate scelte progettuali diverse dalle indicazioni del presente documento, in relazione a specifiche esigenze produttive/di processo o nel caso di interventi che interessano edifici esistenti, qualora ricorrano motivate esigenze tecniche che ne impediscono il rispetto. Restano salvi gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione al rilascio di autorizzazione in deroga all’utilizzo |
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