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D. Min. Sviluppo Econ. 01/10/2013

Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.
In vigore dal 01/11/2013.
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[Premessa]



Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti


Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Re successive modificazioni e il relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 «Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici»;

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Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 R, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, dis

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, ferme restando le definizioni del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», si intende per:

a. infrastrutture digitali: infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b. tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale: metodologie che consentono la posa di infrastrutture digitali con numero

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Art. 3 - Criteri e aspetti generali per il posizionamento delle infrastrutture digitali

1. Le infrastrutture digitali sono installate nel rispetto di quanto disciplinato nel decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 R«Nuovo Codice della Strada», nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla regolarità e sicurezza della circolazione stradale ed alla tutela dell'infrastruttura stradale, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali, nonc

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Art. 4. - Posizionamento delle infrastrutture digitali in ambito urbano

1. Le infrastrutture digitali sono poste in opera nella fascia di pertinenza, e preferibilmente all'esterno del marciapiede ed in subordine sotto il marciapiede. Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza, a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali possono essere inserite all'interno della piattaforma, e prioritariamente nella banchina.

2. Nel caso in cui la sede stradale comprenda una o più strade di servizio adiacenti alla carreggiata principale, le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente in tali strade, con i criteri di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui nella piattaforma stradale siano presenti delle aree riservate alla sosta dei veicoli, le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente in tali aree, fermo restando quanto disciplinato dai commi 1 e 2.

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Art. 5. - Posizionamento longitudinale delle infrastrutture digitali in ambito extraurbano

1. In tutte le tipologie di strada le infrastrutture digitali devono essere installate in posizione da concordare con l'Ente gestore della strada, tale da non inficiare il corretto funzionamento degli elementi costituenti il corpo stradale e delle relative strutture di contenimento, nonché dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti, ed in modo da non interferire o danneggiare le parti stradali quali arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

2. In tutte le tipologie di strada, in assenza degli alloggiamenti disponibili di cui al comma 3 dell'art. 3, le infrastrutture digitali sono poste in opera nella fascia di pertinenza, esternamente alla banchina. Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità del

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Art. 6 - Posizionamento trasversale delle infrastrutture digitali in ambito extraurbano

1. Gli attraversamenti di infrastrutture stradali con infrastrutture digitali devono essere effettuati preferibilmente utilizzando gli alloggiamenti disponibili eventualmente già prese

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Art. 7 - Metodologia di perforazione orizzontale e modalità di ripristino

1. Le infrastrutture digitali, in coerenza con quanto disposto dal comma 11 dell'art. 4 e comma 5 dell'art. 5, sono poste in opera attraverso una perforazione sub-orizzontale eseguita ad una profondità variabile, in modo da garantire, al di sotto della carreggiata, un estradosso minimo di 100 cm di profondità.

2. Le buche di ingr

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Art. 8 - Metodologia di scavo con minitrincea e modalità di ripristino

1. L'utilizzo della minitrincea è consentita a condizione che la quota altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale risulti, nel caso di posizionamento nella banchina non pavimentata o nel marciapiede, non inferiore a 25 cm e, nel caso di piattaforma pavimentata, al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale. Per le strade ricadenti in ambito urbano, nel caso di piattaforma pavimentata, è sufficiente che sia garantito un ricoprimento minimo della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale pari a 35 cm.

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Art. 9 - Metodologia di scavo tradizionale e modalità di ripristino

1. Lo scavo deve essere effettuato in modo che sia evitato qualunque cedimento della sovrastruttura stradale.

2. Nel caso di posizionamento delle infrastrutture digitali sotto la piattaforma stradale deve essere garantito un ricoprimento minimo di 100 cm dell'estradosso del tubo di contenimento dell'infrastruttura digitale.

3. Nel caso particolare di posizionamento longitudinale delle infrastrutture digitali sotto la banchina non pavimentata, deve essere garantito un ricoprimento dell'estradosso del tubo di contenimento dell'infrastruttura digitale minimo di 40 cm e l'infrastruttura deve essere posta ad una distanza di 25 cm dal limite esterno del piano viabile pavimentato. Il riempimento deve

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Art. 10 - Posizionamento in punti singolari

1. In caso di posizionamento longitudinale nei ponti e nei viadotti le infrastrutture digitali devono essere collocate negli event

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Art. 11 - Obblighi dell'Ente gestore della strada

1. L'Ente gestore della strada deve favorire l'installazione delle infrastrutture digitali prioritariamente negli eventuali alloggiamenti esistenti e disponibili, nel rispetto delle norme vigenti e del presente decreto.

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Art. 12 - Obblighi dell'Ente operatore

1. L'Ente operatore, nell'attuazione del presente decreto, è tenuto al rispetto di tutte le procedure autorizzative previste dal Codice della Strada e dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

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Art. 13 - Norme transitorie e finali

1. Il presente decreto può essere aggiornato con cadenza biennale in funzione delle risultanze

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Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

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