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Deliberaz. G.P. Trento 06/09/2013, n. 1863

Attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 35 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'art. 50 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall'art. 28 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, ed ulteriormente modificato dall'art. 23 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 60 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 1 della l.p. 30 luglio 2012, n. 17, concernenti criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe del servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi.
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[Premessa]


La Giunta Provinciale


- vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 R recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, la quale all’art. 31, c. 28, ha previsto la configurazione dei corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione quali quote di tariffa, ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 R, cd. Legge Galli;

- posto pertanto che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, detti corrispettivi assumono carattere patrimoniale e conseguente natura commerciale, con relativo obbligo di assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota pari al 10%;

- ricordato come, fino alla elaborazione della tariffa 1999, siano stati applicati anche in Provincia, come nel resto del territorio italiano, i criteri dettati, nelle more dell’applicazione della Tariffa Unica integrata per l’intero ciclo dell’acqua di cui agli artt. 13, 14 e 15 della Legge 36/94 (cd. Legge Galli), dalla Legge 28/12/1995, n. 549 e dalle deliberazioni CIPE del 27/11/1996, 18/12/1997 e 19/2/1999;

- visto l’art. 35 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 R, come modificato dall'art. 50 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall'art. 28 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, ed ulteriormente modificato dall’art. 23 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 60 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 1 della l.p. 30 luglio 2012, n. 17, recante “Disposizioni concernenti il servizio di depurazione”, con il quale si è di fatto recepito lo spirito della norma nazionale, considerando altresì il servizio di depurazione come attività di impresa a tutti gli effetti;

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