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Deliberaz. G.R. Veneto 28/08/2013, n. 1542

Concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa. Modifica dell'allegato S/3 della Legge regionale n. 33/2002, alla lettera e) bis. Deliberazione della Giunta regionale n. 45-C.R. del 14 maggio 2013. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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TESTO DEL DOCUMENTO



Note per la trasparenza:

Si modifica l'allegato S/3 della Legge regionale n. 33/2002 R precisando sia l'importo minimo degli investimenti, sia i termini della decorrenza dei provvedimenti finali della procedura comparativa, di cui all'articolo 54 della L.R. 33/2002, ai fini del rilascio di concessioni su aree demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa di durata da sette a venti anni.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", agli articoli 45 e seguenti e agli allegati S/1, S/2 e S/3, detta norme in materia di demanio marittimo a finalità turistico - ricreativa; in particolare l'articolo 54 pone come regola generale la procedura comparativa per il procedimento di rilascio di concessioni.

L'articolo 4-bis del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 300, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 R, "Legge finanziaria , all'articolo 1, comma 253, prevede che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreativo possano avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

Ai fini di recepire le suddette norme statali, gli allegati S/2 e S/3 della Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 legge regionale sono stati modificati con due successive deliberazioni della Giunta regionale, in modo da attribuirvi la massima aderenza con le realtà economiche e sociali del territorio veneto.

La deliberazione di Giunta regionale n. 2389 del 4 agosto 2009 R introduceva la lettera e) ter nell'allegato S/3, stabilendo nuovi criteri per definire la durata delle concessioni da sette a venti anni in riferimento ad una tabella che detto provvedimento introduceva appunto nella lettera e) ter, con la quale la durata della concessione era determinata sulla base di importi di investimenti da eseguire nelle aree demaniali marittime, ma quantificati in cifre assolute e non rapportate alle caratteristiche specifiche della concessione.

Con la deliberazione n. 103 del 1 febbraio 2011 R la Giunta regionale ha ritenuto di mutare la definizione degli importi degli investimenti utili a determinare la durata delle concessioni da sette a venti anni, prevedendo che la durata fosse determinata in relazione agli investimenti, ma anche proporzionati al valore specifico della concessione, che veniva stimato sulla base del canone annuo, sicché l'importo degli investimenti da eseguire nelle aree demaniali marittime può ora variare da un valore di soglia minimo di Euro 10.000,00 ad un valore di soglia massimo di Euro 2.520.000.

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