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Ultimo aggiornamento
28/03/2018

Abuso edilizio anche in presenza di un titolo abilitativo provvisorio (Cass. pen. 9876/2018)

La Corte di Cassazione ha precisato che nel caso di opere contraddistinte dal carattere di precarietà la legge non richiede alcun titolo abilitativo; al contrario, le opere stabili, che comportino una modificazione urbanistico-edilizia apprezzabile nel tempo e non finalizzata a soddisfare esigenze improvvise e transitorie, necessitano del permesso di costruire, il quale non è surrogabile da un atipico provvedimento di carattere provvisorio.
A cura di:
  • Emanuela Greco
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LA FATTISPECIE

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna della ricorrente per aver mantenuto in essere una serra ben oltre il termine annuale di cui al provvedimento autorizzatorio - ossia per 11 anni - ed ha ricordato che vi è piena equivalenza tra la condotta di colui che edifica un manufatto in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche e colui che, realizzando un'opera di tipo precario (o così rappresentata), non la rimuove in spregio alle indicazioni dell'autorità amministrativa.


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PRINCIPI ENUNCIATi

La legge non richiede alcun titolo abilitativo per le opere oggettivamente contraddistinte da caratteri di precarietà, dovendo la stessa essere desunta non dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma dalla intrinseca destinazione materiale della stessa ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione - non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo. Ove tali caratteri manchino, e si sia in presenza di opere stabili, che comportino una modificazione urbanistico-edilizia apprezzabile nel tempo e non finalizzata a soddisfare esigenze improvvise e transeunti, la legge prevede un solo tipo di provvedimento che legittima l'edificazione: il permesso di costruire. Tali principi sono stati affermati dalla Sent. C. Cass. pen. 05/03/2018, n. 9876, che fornisce anche altri interessanti spunti in materia.


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ILLEGITTIMITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO PROVVISORIO E CONFIGURAZIONE DEL REATO EDILIZIO

La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che, per giurisprudenza costante, è illegittimo il rilascio da parte del Comune di un'autorizzazione edilizia provvisoria per la realizzazione di un intervento modificativo del territorio, privo del carattere della precarietà per natura e destinazione oggettiva e non conforme con la destinazione urbanistica della zona, in quanto si tratta di un provvedimento amministrativo non previsto dalla legge e utilizzato per consentire una situazione di abuso edilizio (Sent. C. Cass. pen. 03/10/2008, n. 37578 e Sent. C. Cass. pen. 13/01/2000, n. 111). Sussiste infatti il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire, per quanto gli stessi siano stati assentiti da un titolo abilitativo provvisorio, o "in precario", atteso che lo stesso risulta non soltanto extra legem, in quanto non previsto dalla normativa vigente, ma anche illegittimo (contra legem), poiché giova a tollerare una situazione di evidente abuso edilizio (Sent. C. Cass. pen. 16/04/2009, n. 15921).


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NOZIONE DI PRECARIETÀ DELL’OPERA

Si segnalano i principi richiamati dalla Suprema Corte anche in merito alla nozione di precarietà dell’opera, secondo i quali, in materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva (Sent. C. Cass. pen. 27/05/2009, n. 22054). Infatti, la natura precaria di un manufatto, ai fini della sua non sottoposizione al preventivo rilascio del permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore, né dal dato che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo, ma deve riconnettersi ad una intrinseca destinazione materiale dell'opera stessa ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con la conseguente e sollecita eliminazione del manufatto alla cessazione dell'uso (Sent. C. Cass. pen. 13/06/2006, n. 20189).


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NECESSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Infine, la sentenza in oggetto ha concluso ribadendo che, in sostanza, i casi sono due: o non ricorrono i presupposti che impongono il rilascio del provvedimento che abilita a costruire, e allora l'opera conforme alle prescrizioni di piano è esente dal controllo pubblico; oppure essi ricorrono, e allora il permesso di costruire tipico è indefettibilmente necessario e non surrogabile da un atipico provvedimento di carattere provvisorio (Sent. C. Cass. pen. 03/10/2008, n. 37578).



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