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Ultimo aggiornamento
16/05/2017

Tutte le modifiche al Codice appalti (D. Leg.vo 50/2016) introdotte dal “correttivo” (D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56) punto per punto

L’articolo reca in forma schematica un completo e dettagliato resoconto, punto per punto, di tutte le modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56 (c.d. “correttivo”), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale 05/05/2017, n. 103 e le cui disposizioni entrano in vigore dal 20/05/2017.
A cura di:
  • Dino de Paolis
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TESTO DELL’ARTICOLO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 05/05/2017, n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22 - è stato pubblicato il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento entra in vigore il 20/05/2017 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta).

Il provvedimento esercita la facoltà prevista dall’art. 1 della L. 28/01/2016, n. 11, comma 8, (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) in base al quale “Entro un anno […] il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo”.

Il decreto è composto da 131 articoli, che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del D. Leg.vo 50/2016. Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza, in modo da perseguire l’obiettivo dello sviluppo del settore che la L. 11/2016 si era prefissata.

L’elencazione degli argomenti segue l’articolazione del Codice, riportando in parentesi, nella prima colonna, gli articoli e gli eventuali commi oggetto delle modifiche.


AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Titolo del provvedimento

Il titolo viene modificato in “Codice dei contratti pubblici”, più consono alla natura del provvedimento che non ha semplicemente recepito le direttive europee ma ha provveduto ad un più generale riassetto normativo dell’intero settore.

Lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabile

(rif. art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1)

Sono introdotte all’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, le nuove definizioni di: “lavori di categoria prevalente” (lettera oo-bis); “lavori di categoria scorporabile” (lettera oo-ter).

Manutenzione ordinaria e straordinaria

(rif. art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1)

Sono introdotte all’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, le nuove definizioni di: “manutenzione ordinaria” (lettera oo-quater); “manutenzione straordinaria” (lettera oo-quinquies).

Concessione di progettazione ed esecuzione di lavori

(rif. art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1)

È modificata, all’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, la definizione di “concessione di lavori” (lettera uu), in cui viene ora inclusa la possibilità di affidare in concessione (invece che solo l’esecuzione dei lavori, come in precedenza) anche la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, o ancora la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

Rischio operativo del concessionario

(rif. art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1)

È modificata, all’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, la definizione di “rischio operativo” (lettera zz), in cui viene meglio precisato quali sono le “condizioni operative normali” nelle quali il concessionario assume il rischio operativo.

Programmazione e progettazione

(rif. art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1)

Sono introdotte le nuove definizioni di: “unità progettuale” (lettera ggggg-ter); “documento di fattibilità delle alternative progettuali” (lettera ggggg-quater); “programma biennale degli acquisti di beni e servizi” (lettera ggggg-quinquies); “programma triennale dei lavori pubblici” (lettera ggggg-sexies); “elenco annuale dei lavori” (lettera ggggg-septies); “elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi” (lettera ggggg-octies); “quadro esigenziale” (lettera ggggg-novies); “capitolato prestazionale” (lettera ggggg-decies).

Semplificazione procedurale: principio di “unicità dell’invio”

(rif. art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1)

È introdotta la definizione di “principio di unicità dell’invio” (lettera ggggg-bis), secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente, e che si applica ogni qualvolta siano imposti Codice obblighi di comunicazione a una banca dati.

Cottimo

(rif. art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1)

È introdotta la definizione di “cottimo” (lettera ggggg-undecies).

Applicazione dei principi generali

(rif. art. 4 del D. Leg.vo 50/2016)

Si codifica il principio in base al quale anche ai contratti già attivi si applicano i principi generali ispiratori della norma di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

Appalti e concessioni escluse e affidamenti “in house”

(rif. art. 5 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1)

Si precisa il requisito del “controllo analogo” (rif. art. 5 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lettera c), chiarendo che non fa venire meno il requisito stesso la partecipazione nella persona giuridica controllata di capitali privati che non comportino controllo o potere di veto.

Nuove fattispecie di appalti esclusi

(rif. art. 17-bis del D. Leg.vo 50/2016)

È stabilito che il Codice non si applica agli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 Euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani, ricadenti in aree montane o collinari o nelle isole minori.

PROGRAMMAZIONE

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

(rif. art. 21 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3)

Si prevede l’approvazione preventiva da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove previsto, ai fini dell’inserimento nel programma triennale per i lavori pubblici.

Tale documento, sulla base della nuova definizione di cui alla lettera ggggg-quater) dell’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016 (vedi sopra) è il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico.

Esclusioni previste per la pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza

(rif. art. 21 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8-bis)

Si prevede la non applicazione della disciplina relativa alla programmazione degli acquisti e dei lavori pubblici alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

Peraltro non è stata espunta - come probabilmente avrebbe dovuto - la lettera f) del comma 8 dell’art. 21 del D. Leg.vo 50/2016, in base alla quale il decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di redazione dei programmi deve indicare le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

PROGETTAZIONE E SERVIZI TECNICI

Contenuti e modalità di elaborazione dei progetti

Contenuto minimo del quadro esigenziale

(rif. art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3)

Viene stabilito che con il decreto ministeriale - previsto nel medesimo art. 23 del D. Leg.vo 50/2016 - che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, venga determinato anche il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.

Progettazione semplificata degli interventi di manutenzione

(rif. art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3-bis)

Si prevede l’emanazione di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici - al fine di disciplinare una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria.

Tali interventi, sulla base della nuova definizione di cui alla lettera oo-quater) dell’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016 (vedi sopra) sono “le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità”.

La nuova definizione fa espressamente salve le definizioni di “manutenzione ordinaria” già presenti nel Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004.

Elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in una o due fasi

(rif. art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5)

Si consente la possibilità di redigere il progetto di fattibilità in un’unica fase di elaborazione o in due fasi successive.

Nel caso di elaborazione in due fasi successive, si prevede:

- per la prima fase l’individuazione e l’analisi da parte del progettista delle possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi previsti, e la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali:

- per la seconda fase (oppure l’unica, qualora non si scelga l’elaborazione in due fasi) lo sviluppo, da parte del progettista, di tutte le indagini e degli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, nonché degli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

Opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2007 (Testo unico delle espropriazioni)

(rif. art. 2 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5-bis)

Per le opere in questione, si prevede che il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001.

Indagini necessarie per la redazione del progetto di fattibilità

(rif. art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 6)

Viene esteso l’ambito delle indagini propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica - oltre che alle indagini geologiche - anche alle indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, non limitandole, come previsto in precedenza, al solo settore geognostico.

Inoltre si prevede che il progetto di fattibilità tecnica ed economica debba altresì ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera.

Costi di redazione per un progetto esecutivo

(rif. art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, commi 11 e 16)

Si prevede l’inclusione, negli oneri inerenti alla progettazione, anche dei costi relativi al dibattito pubblico e che, ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, vengano inclusi tutti i servizi prestati, inclusa la direzione dei lavori in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.

Inoltre si prevede, per i contratti relativi a lavori, che:

- il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente;

- tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo - per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

- il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono individuati nei documenti a base di gara e scorporati dall’importo assoggettato al ribasso d’asta.

Servizi tecnici

Ambito applicativo dei servizi tecnici

(rif. art. 24 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1)

Si includono nelle prestazioni in materia di lavori pubblici - svolte dai soggetti previsti dal medesimo art. 24 del D. Leg.vo 50/2016 - anche il collaudo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Divieto affidamento appalti, concessioni e subappalti ad affidatari incarichi di progettazione

(rif. art. 24 del D. Leg.vo 50/2016, comma 7)

Nell’ambito del divieto di affidare appalti, concessioni, subappalti e cottimi al soggetto affidatario di incarichi di progettazione, vengono fatti salvi i casi, di cui all’art. 59 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, e locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo, in cui si applica l’appalto integrato.

Obbligo utilizzo parametri importi a base di gara nei servizi tecnici

(rif. art. 24 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8)

Si prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle dei corrispettivi economici (attualmente contenute nel D.M. 17/06/2016), quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento.

Rispetto alla versione precedente, pertanto, si introduce il predetto obbligo, prima formulato in termini di mera facoltà, e si sopprime il riferimento all’utilizzo di tali corrispettivi ove motivatamente ritenuti adeguati.

Divieto di subordinare il compenso all’ottenimento del finanziamento

(rif. art. 24 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8-bis)

Si vieta di subordinare la corresponsione dei compensi per l’attività di progettazione e le relative attività tecnico-amministrative all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.

Il nuovo comma 8-bis prevede altresì che nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono indicate le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi, con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 9 e 10 della L. 143/1949.

Divieto di sostituire il compenso con forme di sponsorizzazione o rimborso

(rif. art. 24 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8-ter)

Si vieta alla stazione appaltante di sostituire il corrispettivo previsto nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura con forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, relativi a sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato, secondo quanto previsto dall’art. 151 del D. Leg.vo 50/2016.

Verifica preventiva dell’interesse archeologico

Verifica preventiva dell’interesse archeologico

(rif. art. 25 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8)

Si prevede che la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in fasi (quindi non più, come nella precedente versione, due fasi) costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica.

Procedure semplificate per la verifica preventiva dell’interesse archeologico

(rif. art. 25 del D. Leg.vo 50/2016, comma 15)

Si consente alle stazioni appaltanti - in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici - di ricorrere alla procedura di cui al D.P.R. 12/09/2016, n. 197 (Regolamento sull’accelerazione dei procedimenti amministrativi), in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo tra il soprintendente e la stazione appaltante.

Rispetto alla norma previgente, che consentiva il ricorso al predetto regolamento solo in caso di ritenuta durata eccessiva del procedimento, si amplia pertanto la facoltà delle stazioni appaltanti di ricorrere a modalità acceleratorie della procedura.

Verifica e validazione della progettazione

Verifica preventiva della progettazione, verifica degli elaborati progettuali

(rif. art. 26 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1)

Viene precisato che nei contratti relativi ai lavori, la stazione appaltante verifica la rispondenza degli elaborati progettuali con i documenti di cui all’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016 (nonché, come già previsto in precedenza, la conformità dei medesimi elaborati alla normativa vigente).

Tempistica della verifica della progettazione in caso di appalto integrato

(rif. art. 26 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2)

Viene specificato che - in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori - la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario deve avere luogo prima dell’inizio dei lavori (mentre di norma l’art. 26 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, prevede che la verifica degli elaborati progettuali abbia luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento).

Verifica dei vari livelli della progettazione in caso di appalto integrato

(rif. art. 26 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8-bis)

Si stabilisce che - nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori - il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.

Estremi dell’avvenuta validazione del progetto nel bando di gara

(rif. art. 26 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8)

Si prevede che il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Procedure di approvazione dei progetti - Risoluzione delle interferenze

Procedure di approvazione dei progetti: proroga di pareri, autorizzazioni e intese per un nuovo appalto

(rif. art. 27 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1-bis)

Viene dettata una norma applicabile ai casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali:

- risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti;

- non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica.

In tali casi, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a 5 anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni.

La norma prevede che l’assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP e che sono esclusi i casi in cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque riguardanti i predetti pareri, autorizzazioni o intese.

Cronoprogramma di risoluzione delle interferenze degli enti gestori di servizi a rete

(rif. art. 27 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3)

Si prevede che:

- durante la fase relativa allo svolgimento della conferenza di servizi prevista per l’esame del progetto di fattibilità, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscano il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze, contestualmente al proprio parere;

- le conclusioni della conferenza di servizi - oltre che in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative - non possono essere modificate, in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, anche in merito al progetto di risoluzione delle interferenze presentato dagli enti gestori dei servizi a rete.

Progetto di risoluzione delle interferenze di competenza degli enti gestori

(rif. art. 27 del D. Leg.vo 50/2016, commi 4, 5 e 6)

Viene introdotto - in aggiunta al previsto obbligo, a carico degli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili, di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell’insediamento produttivo - l’ulteriore obbligo a carico dei medesimi enti gestori di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza.

Conseguentemente, viene eliminato l’obbligo a carico dei medesimi enti gestori di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.

I costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall’ente gestore sono sottoposti a verifica preventiva di congruità da parte del soggetto aggiudicatore, e la violazione degli obblighi previsti determina a carico degli enti gestori responsabilità patrimoniali per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.

Inoltre si prevede che i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall’ente gestore siano sottoposti a verifica preventiva di congruità da parte del soggetto aggiudicatore e che la violazione degli obblighi previsti determina a carico degli enti gestori responsabilità patrimoniali per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.

PRINCIPI COMUNI SULLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Contratti misti

Contratti misti contenenti elementi di appalti di forniture, lavori e servizi dei settori ordinari e di concessioni

(rif. art. 28 del D. Leg.vo 50/2016, comma 7)

Si chiarisce che, nel caso di contratti misti contenenti elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni si fa riferimento ad appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari.

Inoltre si stabilisce che il valore stimato della parte del contratto, costituito da un appalto disciplinato secondo le norme dei settori ordinari, viene calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, che disciplina le soglie di rilevanza europea e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, e non ai sensi dell’art. 167 del D. Leg.vo 50/2016relativo ai metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni.

Appalti contenenti attività non identificabili

(rif. art. 28

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