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Ultimo aggiornamento
03/02/2020

Soppalco, titolo edilizio per la realizzazione

DEFINIZIONE DI SOPPALCO - QUALIFICAZIONE INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO - REGIME EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO (Regime successivo al D.L. 133/2014 ed al D. Leg.vo 222/2016; Regime precedente) - PARAMETRI DI VALUTAZIONE E RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA.
A cura di:
  • Maria Francesca Mattei

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DEFINIZIONE DI SOPPALCO

L’individuazione del regime edilizio-urbanistico per la realizzazione di un soppalco all’interno di un’unità immobiliare è tema ampiamente dibattuto in gi

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QUALIFICAZIONE INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO

La giurisprudenza che ha affrontato il tema ha evidenziato la necessità di distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell’intervento, questo può essere qualificato come di “restauro e risanamento conservativo”, dai casi nei quali l’intervento va classificato nel novero della “ristrutturazione edilizia”, con applicazione del conseguente regime autorizzativo. La valutazione è ovviamente rimessa al giudice “di merito”. In particolare:

- rientrano nella prima fattispecie i casi in cui il soppalco

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REGIME EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO
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Regime successivo al D.L. 133/2014 ed al D. Leg.vo 222/2016

A seconda della qualificazione dell’intervento andrà applicato il relativo regime abilitativo edilizio, sulla base della disciplina vigente al momento dell’intervento. A seguito delle modifiche introdotte al Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001

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Regime precedente

Nella vigenza del Testo unico dell’edilizia precedente alle modifiche introdotte dall’art. 17 del D.L. 133/2014 - in applicazione del concetto di ristrutturazione edilizia

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PARAMETRI DI VALUTAZIONE E RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

La realizzazione di un soppalco non rientra nell’ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell’appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (C. Stato 03/12/2019, n. 8268).


La realizzazione di un soppalco comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico (C. Stato 09/07/2018, n. 4166).


Si ritiene necessario acquisire il permesso di costruire in relazione ad un soppalco nel quale, seppure di dimensioni limitate, sia stata realizzata una piccola stanza da bagno, tale quindi, per definizione, da creare uno spazio fruibile dalle persone (C. Stato 07/05/2018, n. 2701).


Per stabilire se, ai fini della realizzazione di un soppalco, sia necessario o meno il permesso di costruire non bis

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