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Ultimo aggiornamento
14/01/2018

Commercio al dettaglio su aree pubbliche: normativa e scadenze

Norme sull’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche contenute nel D. Leg.vo 114/1998 come modificate dal D. Leg.vo 59/2010, competenze degli enti territoriali, durata e scadenze delle concessioni dopo la proroga al 31/12/2020 introdotta dalla L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
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PREMESSA

Si riporta in questo articolo una breve analisi delle norme relative all’autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché delle scadenze delle relative concessioni, alla luce dell’ultima proroga al 31/12/2020 introdotta dal comma 1180 dell’art. 1 della L. 205/2010 (Legge di bilancio 2018 (la quale a sua volta ha fatto seguito alla precedente proroga al 31/12/2018 stabilita dall’art. 6 del D.L. 244/2016).


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L’AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
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Differenza tra posteggio ed esercizio in forma itinerante

L’art. 28 del D. Leg.vo 114/1998 - come in seguito modificato dall’art. 70 del D. Leg.vo 59/2010 - dispone che il commercio sulle aree pubbliche (strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico) può essere svolto su “posteggio” (parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità) dato in concessione per 10 anni, oppure su qualsiasi area purché “in forma itinerante”.


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Necessità della concessione

L’esercizio è soggetto ad apposita concessione rilasciata in base alla pertinente normativa emanata dalla Regione a persone fisiche o società:

- in caso di utilizzo di un posteggio, dal Comune sede del posteggio stesso (la concessione in questo caso abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale);

- in caso di commercio itinerante, dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività (la concessione in questo caso abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago).

Entrambe le autorizzazioni abilitano inoltre alla partecipazione alle “fiere”, da intendersi come manifestazioni caratterizzate dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.


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Altre prescrizioni da rispettare

A seconda del tipo di attività da svolgersi, l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto anche:

- al rispetto delle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie, qualora ci sia vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari;

- al nulla osta da parte delle competenti autorità, ed alle eventuali modalità e condizioni da queste stabilite, qualora l’attività si svolga nelle aree demaniali marittime.

Il comma 10 dell’art. 28 del D. Leg.vo 114/1998 in commento stabilisce inoltre che senza il permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.



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COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI

In base alla normativa vigente spetta:

- alla Regione stabilire i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività, per l’istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l’istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive;

- al Comune - sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione - stabilire l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta.

Spetta ancora al Comune;

- individuare eventuali aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a limitazioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette;

- prevedere eventuali divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

- stabilire le norme per la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio, nonché tutte le altre norme procedurali, nel rispetto della L. 241/1990.



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DURATA E SCADENZE DELLE CONCESSIONI
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Criteri per la selezione dei candidati

Poiché il D. Leg.vo 59/2010 ha stabilito nuovi e più stringenti criteri per la selezione dei candidati alla concessione dei posteggi, si è posto il problema della durata delle concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore (08/05/2010), evitando disparità con coloro che fossero integralmente soggetti alla nuova normativa e nel rispetto dei principi di equità e trasparenza nella selezione dei candidati richiedenti stabiliti dal medesimo D. Leg.vo.

A tale proposito pertanto, l’art. 70 del D. Leg.vo 50/2010, comma 5, ha demandato a un’intesa in sede di Conferenza Unificata l’individuazione di criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi, nonché di disposizioni transitorie da applicare alle concessioni già in essere alla citata data del 08/05/2010 e di quelle scadenti nel periodo intercorrente tra detta data e l’applicazione di tali disposizioni transitorie.

In applicazione di tale disposizione è stata emanata l’Intesa Conf. Unificata 05/07/2012, n. 83/CU, la quale ha disposto che:

- le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche scadute dopo la data di entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010 (08/05/2010) sono prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo D. Leg.vo (quindi fino al 07/05/2017 compreso);

- le concessioni di posteggio scadenti nel periodo compreso fra la data della citata Intesa ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo.

In seguito - in attuazione della successiva Intesa Conf. Unificata 16/07/2015, n. 67/CU, che ha sancito la necessità di applicare la normativa sui criteri per le concessioni in maniera univoca per tutte le attività svolte sulle aree pubbliche (artigianali, di somministrazione di alimenti, e di rivendita di quotidiani e periodici) - è stato emanato un documento condiviso datato 24/03/2016 (consultabile in allegato al presente articolo) disciplinante:

- la durata delle concessioni (in relazione alla quale si propone di fissare una durata massima, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali)

- i criteri di selezione;

- l’assegnazione di nuove aree pubbliche con i relativi criteri e punteggi di priorità

- la partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell’Unione Europea;

- le disposizioni transitorie.

A tale ultimo proposito, si è stabilita l’applicazione, in fase di prima attuazione (2017-2020), delle seguenti disposizioni transitorie (in lieve variante di quelle previste dalla precedente Intesa):

- le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche scadute dopo la data di entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010 (08/05/2010) sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (quindi fino al 07/05/2017 compreso);

- le concessioni di posteggio scadenti nel periodo compreso fra la data della nuova Intesa 67/CU/2015 ed i due anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo (quindi fino al 15/07/2017 compreso);

- le concessioni scadute prima della data di entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010 e che hanno pertanto usufruito del rinnovo automatico, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.


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Proroghe termini concessioni in essere

Tutti i termini di cui alle tre scadenze sopra indicate sono stati prorogati, con la finalità di allineare le scadenze di tutte le concessioni in essere per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza:

- in un primo momento fino al 31/12/2018 ad opera dell’art. 6, comma 8, del D.L. 244/2016;

- poi ad opera del comma 1180 dell'art. 1 della L. 205/2017, fino al 31/12/2020, per tutte le concessioni in essere al 01/01/2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017).

In pratica:

- tutte le concessioni in essere al 01/01/2018 sono prorogate al 31/12/2020;

- le altre concessioni in essere già scadute prima della data di entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010, che hanno usufruito del rinnovo automatico e scadenti dopo il 01/01/2018 sfuggono alla menzionata disposizione e mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.


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Salvaguardia concessionari per i quali la concessione sia unica fonte di reddito

Il comma 1181 dell'art. 1 della citata L. 205/2017 dispone poi che le amministrazioni interessate prevedano specifiche modalità di assegnazione per coloro che nel biennio precedente l’entrata in vigore della norma in commento (01/01/2018) abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’art. 16 del D. Leg.vo 59/2010.


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