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31/07/2019

Partecipazione alla gara: non sussiste l’obbligo di dichiarare le condanne per reati estinti

L’operatore economico non è tenuto a dichiarare, in sede di gara, l’esistenza di condanne penali afferenti a reati dichiarati estinti.

Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva revocato l’aggiudicazione della gara, già disposta in favore della società ricorrente, una volta appurato, come da risultanze del certificato del casellario giudiziale, che il legale rappresentante della società aveva riportato due condanne penali per reati successivamente dichiarati estinti delle quali non aveva fatto alcuna menzione in sede di partecipazione alla gara. L’Amministrazione aveva ritenuto che la mancata dichiarazione di tali precedenti penali, anche se relativi a condanne espressamente dichiarate estinte dal Tribunale, integrasse una condotta omissiva e reticente, idonea a far venir meno il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra parti contrattuali e a compromettere la fiducia riposta nell’affidabilità dell’operatore economico.

Il TAR Molise, con la sentenza del 25/07/2019, n. 259, ha accolto il ricorso e annullato la revoca dell’aggiudicazione affermando il principio secondo il quale l’obbligo dichiarativo, la cui omissione potrebbe porre in dubbio l’affidabilità o l’integrità dell’operatore economico, non può essere esteso a tal punto da ricomprendere anche i precedenti penali che siano stati espressamente dichiarati estinti e ciò in quanto la legge stessa (art. 80, comma 3, D. Leg.vo 50/2016, ultimo periodo) qualifica i reati estinti come non idonei a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara. In altri termini il fatto che tali reati estinti non abbiano alcuna rilevanza in ordine alla partecipazione alla gara determina l’irrilevanza anche della eventuale omessa dichiarazione al riguardo.

Il TAR ha inoltre precisato che l’omessa dichiarazione in tal senso non potrebbe nemmeno costituire grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c) o omissione di informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett c-ter), né tanto meno dichiarazione non veritiera (art. 80, comma 5, lett. f-bis) da parte dell’operatore economico, non sussistendo, per le ragioni sopra indicate, alcun obbligo dichiarativo di tale tenore.

In conclusione il TAR ha condiviso il principio secondo il quale l’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati in ragione dell’effetto privativo che l’abrogatio criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato) opera sul potere della Stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato.

Dalla redazione