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03/07/2019

Sismabonus e Ecobonus: il Decreto Crescita modifica la disciplina degli incentivi

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha apportato modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e adozione di misure antisismiche.

ESTENSIONE DEL SISMABONUS 
L’art. 8 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) estende le detrazioni previste dal comma 1-septies dell'art. 16, del D.L. 04/06/2013, n. 63, per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, oltre che nella zona a rischio sismico 1 (le zone sono state individuate secondo i criteri definiti dall'Ord. P.C.M. 28/04/2006, n. 3519, vedi La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi).
I benefici consistono nelle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.
La detrazione è pari al 75% o all'85% (a seconda della riduzione del rischio sismico, rispettivamente pari a una o due classi) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari (si veda: Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione).
Si ricorda che in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. 

SCONTO SULLE SPESE PER ECOBONUS E SISMABONUS
L’art. 10 del D.L. 34/2019 introduce la possibilità, per il soggetto che sostiene spese ammissibili agli incentivi per l’efficienza energetica (c.d. “Ecobonus”) o per la messa in sicurezza sismica (c.d. “Sismabonus”) di ricevere un contributo di importo pari allo sconto fiscale cui avrebbe diritto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
 

Dalla redazione