FAST FIND : FL5073

Flash news del
15/05/2019

Appalti e contratti pubblici: tutte le novità introdotte dal D.L. “sblocca cantieri”

Analisi dettagliata e completa delle modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 18/04/2019, n. 32 - c.d. “sblocca cantieri”, ancora in fase di conversione in legge. Tra le modifiche, di particolare rilevanza il (parziale) ritorno alla formula del Regolamento unico di attuazione ed esecuzione, che dovrebbe prendere il posto di alcuni tra i provvedimenti già previsti in precedenza, sia già emanati che in corso di emanazione.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

 

Il D.L. 18/04/2019, n. 32, in vigore dal 19/04/2019 ed attualmente in attesa di essere convertito in legge, ha introdotto diverse modifiche, di seguito puntualmente analizzate.
Le introdotte si applicano:
- alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente al 19/04/2019, data di entrata in vigore del decreto;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

PREVISIONE DI UN REGOLAMENTO ATTUATIVO UNICO
La modifica di maggiore rilevanza introdotta dall’art. 1 del D.L. 32/2019 al Codice dei contratti pubblici è costituita dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, tramite il quale si prevede di tornare all’impostazione secondo cui l’adozione delle norme di dettaglio e attuative è affidata ad un Regolamento (come era già avvenuto, prima con il D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, L. 109/1994, e in seguito con il D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, D. Leg.vo 163/2006).
Nell’originaria impostazione del D. Leg.vo 50/2016 si era scelto invece di affidarsi ad una pluralità di provvedimenti attuativi, molti dei quali espressione di un sistema di “soft law”, di origine anglosassone, rappresentanti un livello di regolamentazione flessibile, demandandone la relativa gestione (emanazione, pubblicizzazione e controllo) ad un organo indipendente, individuato nell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Viene ora operata una parziale marcia indietro, per cui, in base a quanto emerge dopo le modifiche introdotte dallo “sblocca cantieri”, abbiamo sostanzialmente un sistema misto:
A) alcuni provvedimenti (sia già emanati che non ancora emanati) confluiscono nel Regolamento. Per i provvedimenti già emanati è previsto che rimangano in vigore fino all’emanazione del suddetto Regolamento;
B) di altri provvedimenti non è prevista più l’emanazione;
C) altri provvedimenti (sia emanati che non ancora emanati) rimangono previsti senza variazioni.
Per l’emanazione del Regolamento - che sarà “unico” solo di nome, visto che di fatto dovrà coesistere con le decine di altri provvedimenti attuativi ancora previsti - è disposto il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 32/2019, quindi in teoria il 16/10/2019.
Provvedimenti che confluiranno nel Regolamento:
1) decreto ministeriale previsto dall’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, deputato ad individuare i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali nonché il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti (non emanato);
2) decreto ministeriale previsto dall’art. 24 del D. Leg.vo 50/2016, commi 2 e 5, deputato a definire i requisiti degli operatori per servizi di ingegneria e architettura (D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/12/2016, n. 263);
3) linee guida ANAC previste dall’art. 31 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5, deputate a definire la disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP (Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007);
4) linee guida ANAC previste dall’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 7, deputate a definire la disciplina dei contratti pubblici sotto soglia (Delib. ANAC 01/03/2018, n. 206);
5) decreto ministeriale previsto dagli artt. 47, 83, 84 e 199 del D. Leg.vo 50/2016, deputato a definire i dettagli in tema di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, SOA, avvalimento (non emanato);
6) decreto ministeriale previsto dall’art. 89 del D. Leg.vo 50/2016, comma 11, deputato a definire l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (c.d. “categorie super-specialistiche”), nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati (D. Min. Infrastrutture e Trasp. 10/11/2016, n. 248);
7) decreto ministeriale previsto dall’art. 102 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8, deputato a definire le modalità tecniche di svolgimento del collaudo (non emanato);
8) decreto ministeriale previsto dall’art. 111 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, deputato a definire modalità e tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività (D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49);
9) decreto ministeriale previsto dall’art. 146 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, relativo a qualificazione esecutori, progettazione e collaudo nell’ambito dei lavori pubblici su beni culturali (D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154);

NOVITÀ VARIE IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI
Disciplina semplificata per interventi di manutenzione

Il decreto ministeriale previsto dall’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3-bis, deputato a definire una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 Euro (non ancora emanato), viene eliminato, ed al suo posto viene introdotta una disciplina semplificata direttamente applicabile per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti.
Detta disciplina prevede che:
- i contratti in questione possono essere affidati sulla base del progetto definitivo;
- i relativi lavori possono essere eseguiti in assenza del progetto esecutivo.

Elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
La nuova disciplina dettata dall’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5, prevede che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.
Per i lavori sottosoglia, viceversa, l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo se richiesta della stazione appaltante.
Si prevedono modifiche anche ai documenti su cui si basa il progetto di fattibilità.

Spese strumentali
Il nuovo comma 11-bis dell’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, stabilisce che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.
Una disposizione pressoché identica era contenuta nell’art. 92 del D. Leg.vo 163/2006, comma 7-bis; è tutt’ora possibile il riconoscimento delle voci di spesa elencate dall’art. 16 del D.P.R. 207/2010, essendo il medesimo ancora vigente.

Affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione
Il nuovo comma 7 dell’art. 24 del D. Leg.vo 50/2016, prevede ora che gli affidatari di incarichi di progettazione possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici, a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
Resta fermo invece il divieto in caso di eventuali subappalti o cottimi.

Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione
Con modifica all’art. 29 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, si esclude la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici.
Viene anche modificato l’art. 76 del D. Leg.vo 50/2016, con l’introduzione di un comma 2-bis il quale prevede che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso - con le modalità del Codice dell’amministrazione digitale - del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l’indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
Le modifiche sono in connessione con l’eliminazione del c.d. “rito super abbreviato” per l’impugnazione dei provvedimenti di esclusione, su cui si dirà avanti.

Calcolo del valore stimato degli appalti
Con modifica all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, commi 9 e 10, si prevede che il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti.

Anticipazione del prezzo all’appaltatore
Con modifica all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18, si estende anche ai contratti di servizi e forniture l’anticipazione del prezzo del 20% del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all’appaltatore.

Modifiche alla disciplina dei contratti sottosoglia
Assumono particolare rilevanza le modifiche alla disciplina dei contratti pubblici sotto soglia, di cui all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016.
A seguito di tali modifiche viene eliminata la fascia di importo tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro e le fasce di importo vengono ridotte da 4 a 3:
- i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, per i quali si continua a prevedere l’alternativa tra l’affidamento diretto e, per i lavori, l’amministrazione diretta;
- i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, per i quali si prevede la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie comunitarie, per i quali si prevede il ricorso alle procedure aperte.
L’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5, prevede poi che le stazioni appaltanti possano decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura.
Si prevede inoltre la possibilità di sostituire il DGUE con formulari standard nelle gare gestite con procedure telematiche.
Quanto ai criteri di aggiudicazione, il comma 9-bis dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, prevede ora che - fatto salvo quanto previsto all’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3 (casi in cui è obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) - le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo, potendo fare ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo previa idonea motivazione.
Si segnala infine che il D.L. 32/2019 abroga la disciplina transitoria in deroga, di cui all’art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, comma 912. Tale norma prevedeva che fino al 31/12/2019 - in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2 - le stazioni appaltanti potessero procedere ad affidamenti diretti di contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 40.000 ed inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 operatori economici (ove esistenti), oppure mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici (ove esistenti), di cui al medesimo art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera b), per lavori di importo pari o superiore a 150.000 ed inferiore a 350.000 euro.

Acquisti da parte dei comuni non capoluogo di provincia
Con modifica all’art. 37 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, si consente ai piccoli Comuni (non capoluogo di Provincia) di operare in modo autonomo anche per acquisizioni di forniture e servizi di importi elevati, in alternativa al ricorso alle modalità obbligatoriamente previste in precedenza (ossia ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento, o ricorrendo alla Stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta).

Consorzi stabili
Con modifiche all’art. 47 del D. Leg.vo 50/2016 si prevede che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Si prevede inoltre che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l’affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Appalto integrato
Con modifica all’art. 59 del D. Leg.vo 50/2016, si prevede quanto segue per i casi in cui è ammissibile l’appalto integrato (che restano invariati salvo la deroga transitoria di cui si dirà oltre):
- i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono stabiliti nei documenti di gara;
- detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione;
- nei casi in cui in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.
Inoltre, viene modificata la disposizione transitoria recata dal comma 4-bis dell’art. 216 del D: Leg.vo 50/2016 (che già derogava al divieto di appalto-integrato per i progetti definitivi approvati prima del 19/04/2016) introducendo una nuova deroga per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31/12/2020, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi all’approvazione dei predetti progetti.
La norma in esame dispone altresì che (in tali casi di deroga) il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.

Commissioni giudicatrici
Con modifica all’art. 77 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, si prevede che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo dei commissari di gara ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante, tenendo conto delle caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

Motivi di esclusione
Con modifiche all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016, si prevede, in estrema sintesi:
- in tema di regolarità contributiva previdenziale, che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto quando la stazione appaltante possa dimostrarne la violazione degli obblighi attinenti al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati;
- viene eliminata la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore;
- vengono meglio specificati i tempi di durata dell’esclusione dalla procedura d’appalto o concessione, laddove la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la P.A.

Qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e attività delle SOA
Con modifiche all’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016, si prevede, in estrema sintesi:
- che l’attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori;
- si porta a 15 anni - anziché 10 - l’ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali;
- si stabilisce che le SOA, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi la Corte dei conti.

Criteri di aggiudicazione
Con modifiche all’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016, si prevede, in estrema sintesi:
- viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle per le quali si procede all’aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- viene soppresso il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo per:
- i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;
- i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro;
- i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- viene soppressa la disposizione per cui la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%;
- viene riscritto il comma 15 prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Le modifiche sono in connessione anche con quelle concernenti i criteri di aggiudicazione nei contratti sotto soglia, esaminate in precedenza.

Offerte anomale
Con modifiche all’art. 97 del D. Leg.vo 50/2016, si prevede, in estrema sintesi:
- che l’esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata solo quando l’appalto non rivesta interesse transfrontaliero (tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo previgente);
- si prevedono due distinte serie di criteri per il calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto ministeriale si potranno rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia;
- in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’applicazione del calcolo previsto dal comma 3 viene limitata ai casi di ammissione di tre o più offerte.

Subappalto
Con modifiche all’art. 105 del D. Leg.vo 50/2016, si prevede, in estrema sintesi:
- si innalza dal 30 al 50% dell’importo complessivo del contratto il limite del possibile ricorso al subappalto;
- si introduce la previsione che il subappalto venga indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara;
- si sopprime la previsione per cui non poteva procedersi a subappalto qualora l’affidatario del subappalto avesse partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- si sopprime la previsione che subordinava la possibilità di subappalto a che il concorrente dimostrasse l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione (coerentemente alle modifiche introdotte in tema di cause di esclusione);
- si sopprime la previsione che prevedeva l’obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, o, indipendentemente dall’importo a base di gara, che riguardassero le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
- si estende il pagamento diretto a tutti i casi in cui ciò sia richiesto dal subappaltatore (eliminando conseguentemente la previsione specifica del pagamento diretto quando il subappaltatore o il cottimista fosse una microimpresa o una piccola impresa ed il riferimento alla “natura del pagamento”).

Incentivi per funzioni tecniche
Con modifica all’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, viene reintrodotto l’incentivo del 2% per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Selezione dei partecipanti negli appalti dei settori speciali
Viene modificato l’art. 133 del D. Leg.vo 50/2016, che nelle procedure aperte attribuisce agli enti aggiudicatori la facoltà di decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.
In particolare, si prevede ora che vengano indicate nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, e che sulla base dell’esito di detta verifica si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia.
Si fa comunque salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Concessioni
Con modifiche agli artt. 174 e 177 del D. Leg.vo 50/2016:
- viene eliminato l’obbligo posto in capo ai “grandi” operatori economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori;
- viene differito al 31/12/2019 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).

Partenariato pubblico-privato
Con modifica all’art. 183 del D. Leg.vo 50/2016, si estende agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto. Tali soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

Soppressione albo direttori dei lavori e collaudatori per affidamenti a contraente generale
Sono soppressi i commi 3 e 4 dell’art. 196 del D. Leg.vo 50/2016, che prevedevano l’istituzione di un albo dei soggetti abilitati a ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.
Viene di conseguenza meno la previsione del relativo decreto ministeriale chiamato alla fissazione di criteri per l’iscrizione nonché dei requisiti e dei compensi per tali soggetti.

Qualificazione del contraente generale
Con modifiche agli artt. 197 e 199 del D. Leg.vo 50/2016:
- la qualificazione del contraente generale è demandata alla disciplina del Regolamento di attuazione, anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva l’attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA;
- si abroga conseguentemente la disposizione in base alla quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall’ANAC.

Termini parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Con modifica all’art. 215 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5, si riduce da 90 a 60 giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l’espressione del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro.

Varianti ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche
Con modifica all’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016 (nuovo comma 2-ter), si prevede che le varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Codice, sono approvate esclusivamente:
- dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato;
- dal CIPE, in caso contrario.

Affidamento delle concessioni autostradali in scadenza
Attraverso una completa riscrittura del comma 27-sexies dell’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, viene ampliata la platea delle concessioni autostradali per le quali - in virtù della loro ravvicinata scadenza e della preponderanza economica dell’attività di gestione rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria - si prevede che il concedente possa avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione autostradale sulla base del solo quadro esigenziale, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente.
Il nuovo testo assoggetta alla disposizione in esame le concessioni in scadenza entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (quindi entro il 19/04/2022) e per le quali il nuovo bando sia pubblicato entro il 31/12/2019.
Inoltre, la riscrittura non si limita ad una proroga dei termini, ma prevede anche che il riferimento su cui si baseranno le procedure di gara per l’affidamento della nuova concessione non sia più il quadro esigenziale ma il fabbisogno predisposto dal medesimo concedente.

Abolizione del c.d. “rito super accelerato
Con modifiche all’art. 120 del D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), si prevede la soppressione del c.d. “rito super accelerato” - disciplinato dai commi 2-bis e 6-bis, i quali prevedevano l’immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all’ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, con uno specifico e accelerato procedimento in camera di consiglio.
Con l’abrogazione delle suddette disposizioni i vizi relativi alla fase di ammissione alla gara potranno essere fatti valere nelle forme ordinarie.

Procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
Viene sostituito l’art. 110 del D. Leg.vo 50/2016 in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14, recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è prevista, salvo alcune parti, per il 14/08/2020.

Dalla redazione