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15/04/2019

Cessazione della permanenza dei reati edilizi e decorrenza della prescrizione

La Corte di Cassazione, sez. pen., con sentenza 28/03/2019, n. 13607, riepiloga alcuni rilevanti principi in merito alla cessazione della permanenza dei reati edilizi ai fini dell’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione.

In particolare la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- il reato urbanistico ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva;
- la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio, mediante sequestro penale) o con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio;
- l'ultimazione dell'opera coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi.

In conclusione, secondo la Corte, la permanenza del reato urbanistico cessa con l'ultimazione dei lavori del manufatto, quando la condotta antigiuridica dell'agente prosegua fino all'ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture, ovvero al momento della cessazione dei lavori, quando vi sia stata l'effettiva interruzione dell'attività costruttiva, sia essa volontaria, da provare rigorosamente, o dovuta a provvedimento autoritativo. Ne consegue che la “desistenza” dalla prosecuzione dell'intervento ai fini dell’individuazione del termine prescrizionale, che deve essere definitiva e non soltanto temporanea, richiede, necessariamente, di essere efficacemente dimostrata attraverso dati obiettivi ed inequivocabili, non potendosi basare su mere attestazioni, poiché, diversamente, ogni interruzione dei lavori, anche se dovuta a circostanze contingenti, potrebbe essere utilizzata per rappresentare una più vantaggiosa collocazione temporale dei lavori abusivi.

A tal fine non rilevano le attivazioni delle utenze in quanto non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la concreta ed effettiva funzionalità dell’immobile e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato.

Al riguardo è opportuno precisare che la prescrizione estingue il reato e, per l’effetto, ogni connessa conseguenza, ma non incide su altri e diversi aspetti quali ad esempio l’ordine di demolizione dell’opera abusiva.

Dalla redazione