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08/03/2019

Ordine di demolizione di opere abusive: presupposti per la sospensione e la revoca

La Corte di Cassazione ha richiamato importanti principi relativi ai presupposti necessari per la sospensione e la revoca di un ordine di demolizione di opere abusive, nonché agli obblighi di valutazione ed accertamento ai quali deve attenersi il giudice dell'esecuzione.

In tema di reati edilizi, la recente Ord. C. Cass. pen. 04/03/2019, n. 9210, ribadisce importanti principi consolidati relativi alla possibilità di sospendere o revocare un ordine di demolizione.

In particolare, la Suprema Corte chiarisce che:
- l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria;
- l'ordine di demolizione delle opere abusive può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica;
- ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento, e nel caso di insussistenza di tali cause a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.

Dalla redazione