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05/03/2019

Reati paesaggistici: limiti volumetrici per l'integrazione di delitti e contravvenzioni

La Corte di Cassazione ha precisato che il delitto paesaggistico di cui all'art. art. 181, comma 1-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio è circoscritto agli abusi che superano i limiti volumetrici ivi indicati.

L'art. 181, comma 1, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che chiunque esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, è punibile per la contravvenzione prevista dall'art. 44, lettera c), del D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia), le cui pene consistono nell'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 euro.

L'art. 181, comma 1-bis, del D. Leg.vo 42/2004 prevede invece la pena della reclusione da 1 a 4 anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed
abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. 

La Sent. Corte Cost. 23/03/2016, n. 56, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 181, comma 1-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio nella parte sopra sottolineata. 

La Sent. C. Cass. pen. 18/02/2019, n. 7243 ha pertanto precisato che, per effetto della Sent. Corte Cost. 23/03/2016, n. 56, la sussistenza del delitto di cui all'art. 181, comma 1-bis, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 è limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico abbiano comportato:
- un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o
- un ampliamento superiore a 750 metri cubi, o
- la realizzazione di una nuova costruzione con una volumetria superiore a 1000 metri cubi.

Nel caso invece in cui le opere oggetto di imputazione non abbiano la consistenza necessaria per il loro inquadramento nella suddetta fattispecie delittuosa, il reato deve essere qualificato quale violazione di natura contravvenzionale, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del D. Leg.vo 42/2004.

In altri termini, il delitto oggi previsto dall'art. 181, comma 1-bis, del D. Leg.vo 42/2004 risulta circoscritto agli abusi che superano i limiti volumetrici ivi indicati, mentre le altre fattispecie conseguenti a interventi abusivi ricadenti su beni tutelati saranno soggette alla contravvenzione meno severa di cui all'art. 181, comma 1, del D. Leg.vo 42/2004.
 Tale distinzione, chiaramente, rileva anche ai fini dell'applicabilità degli istituti estintivi, quale la prescrizione (si veda l'art. 157 del Codice penale, che prevede tempi di prescrizione diversi per i delitti e le contravvenzioni).

 

 

Dalla redazione