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06/02/2019

Lazio: indirizzi in materia di equo compenso

Con la Delib. G.R. n. 12/2019, come rettificata con la Delib. G.R. n. 19/2019, la Regione Lazio ha impartito specifici indirizzi agli Uffici regionali e agli Enti dipendenti della Regione, nel senso di considerare equo il compenso quando risulti effettivamente proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche delle prestazioni rese, in osservanza dei parametri previsti dalle norme nazionali per le varie professioni.

La Delib. G.R. Lazio 22/01/2019, n. 19, pubblicata sul BURL n. 11 del 05/02/2019, ha modificato la Delib. G.R. Lazio 15/01/2019, n. 12, pubblicata sul BURL n. 9 del 29/01/2019 che, per un mero refuso editoriale, faceva riferimento, sia nel titolo che nel dispositivo, alla sola professione forense mentre il provvedimento si voleva rivolgere indistintamente a tutte le professioni.

L’obiettivo della Delib. G.R. Lazio n. 12/2019, come rettificata, è quello di dare concreta attuazione all’articolo 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017 che ha esteso il principio, definito dell’equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che: “la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti”, definendo altresì vessatorie, fra le altre, quelle clausole del contratto di prestazione d’opera che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito; in sostanza la ratio della deliberazione è quella di estendere indistintamente a tutti i professionisti, che prestino le proprie attività in favore della Regione, la disciplina del c.d. equo compenso.
Il provvedimento riconosce che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere pienamente riconosciuto dall’Amministrazione regionale, la quale non può esimersi dal dare concreta applicazione al principio dell’equo compenso nelle proprie procedure di affidamento.
In particolare la deliberazione stabilisce che: “nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi debbano essere determinati in ossequio ai criteri stabiliti dal D.L. n. 148 del 2017, ovvero sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; nel caso di procedure concorsuali tali compensi devono essere presi a riferimento per determinare l’importo a base di gara, avendo l’accortezza di utilizzare, nei relativi avvisi pubblici, formule che scoraggino i ribassi eccessivi …. con evidente pregiudizio per la qualità delle prestazioni nonché per le condizioni di reddito e di decoro di taluni professionisti, favorendo addirittura la pratica di stabilire compensi addirittura simbolici”.
La norma continua elencando i decreti ministeriali in vigore ai quali far riferimento per varie categorie professionali: avvocati, commercialisti, notai e assistenti sociali, consulenti del lavoro, professioni sanitarie e, infine, professioni tecniche per le quali, si legge, si applicano le tabelle del D. Min. Giustizia 17/06/2016.
Le professioni tecniche coinvolte sono quelle di: agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare.

QUADRO REGIONALE AD OGGI - La Regione Lazio è la quinta regione - dopo Basilicata (L.R. Basilicata 30/11/2018, n. 41), Sicilia (Delib. G.R. Sicilia 28/08/2018, n. 301), Calabria (L.R. Calabria 03/08/2018, n. 25) e Toscana (Dec. G.R. Toscana 06/03/2018, n. 29) - ad approvare un provvedimento "ufficiale" per la tutela del lavoro svolto dai liberi professionisti ed il relativo compenso.
 

Dalla redazione