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08/02/2019

Sicurezza antincendio per edifici abitativi di grande altezza e facciate: nuove norme

È stato pubblicato nella G.U. del 05/02/2019, n. 30, il Decreto del Ministero dell’interno che detta nuove norme per la prevenzione degli incendi negli edifici abitativi di grande altezza (oltre i 12 metri) e la limitazione della propagazione degli incendi attraverso le facciate.

Con il D. Min. Interno 25/01/2019, in vigore dal 06/05/2019:
I. si integrano le disposizioni di cui al D. Min. Interno 16/05/1987, n. 246 sulle norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione, con riferimento agli edifici di altezza superiore a 12 metri, e
II. si indicano gli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici.

I. In particolare, il Decreto individua (nell’Allegato 1) 4 gruppi di misure antincendio preventive e di misure da attuare in caso di incendio, la cui gravosità è commisurata all’altezza degli edifici (per edifici di altezza superiore ai 12 metri e fino ad un’altezza di oltre 80 metri).
Si precisa che per determinare l’altezza degli edifici si deve tenere conto del D.M. 30/11/1983, il quale prevede che l’altezza ai fini antincendi degli edifici civili è l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Le disposizioni contenute nell’Allegato 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione, mentre per quelli esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto (06/05/2019) si applicano entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del Decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto per le restanti disposizioni.

II. Inoltre, per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, il Decreto indica gli obiettivi da prendere in considerazione per la valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, si indica come utile riferimento progettuale la guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla Lett. Circ. Min. Interno 15/04/2013, n. 5043.
Le disposizioni relative alle facciate degli edifici si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del Decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Tali disposizioni non si applicano invece per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del Decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, ovvero che, alla data di entrata in vigore del Decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
 

Dalla redazione