FAST FIND : FL4861

Flash news del
07/02/2019

Appalti pubblici: facoltà della stazione appaltante di non aggiudicare la gara

In tema di appalti pubblici, il Consiglio di Stato ha chiarito che la facoltà di non aggiudicazione della gara rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante e presuppone un giudizio di convenienza, basato su ragioni di interesse pubblico, che va adeguatamente motivato.

Fattispecie
La sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’avviso di esito di gara, con il quale il Centro Navale della Guardia di Finanza aveva comunicato la non aggiudicazione della gara, indetta mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Leg.vo 50/2016 per l’affidamento, al criterio del prezzo più basso, del servizio “di trasferimento dei materiali occorrenti alla gestione logistica della flotta del Corpo”, per l’importo complessivo di 360.000 euro.

La società ricorrente, unica offerente, ha contestato il giudizio di non congruità posto a fondamento della non aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Leg.vo 50/2016, chiedendo l’annullamento dell’avviso e degli atti di gara presupposti, nonché la condanna della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente monetario.

Normativa di riferimento
L'art. 95, comma 12, del D. Leg.vo 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L'unica condizione che pone la norma è che questa facoltà sia indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d'invito. 

Principi enunciati
In proposito, la Sent. C. Stato 27/11/2018, n. 6725, ha respinto l'appello e chiarito che la facoltà di non aggiudicare la gara:
- compete alla stazione appaltante e non alla commissione di gara;
- risponde ad una valutazione dell’interesse pubblico attuale da parte del committente, che prescinde dall’esistenza di vizi di legittimità;
- si basa su un giudizio di convenienza sul futuro contratto, che consegue, tra l'altro, ad apprezzamenti sull'inopportunità economica del rapporto negoziale per specifiche ed obiettive ragioni di interesse pubblico ed anche alla luce, se del caso, di una generale riconsiderazione dell'appalto;
- rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante e la decisione è conseguenza di un apprezzamento di merito che va adeguatamente motivato, dovendo risultare in termini puntuali e specifici gli elementi di inidoneità che giustificano la mancata aggiudicazione.
 

Dalla redazione