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05/02/2019

Appalti pubblici: Comunicato ANAC sul Regolamento per l'adozione dei pareri di precontenzioso

Il Comunicato ANAC del 31/01/2019 fornisce chiarimenti sul nuovo Regolamento ANAC in materia di pareri di precontenzioso, di cui all'articolo 211 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

La Delib. ANAC 09/01/2019, n. 10, pubblicata nella G.U. del 26/01/2019, n. 22, ha emanato il Regolamento che disciplina il procedimento per l'adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

L'art. 211, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Ai sensi del Regolamento, quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante ma la parte istante è comunque tenuta a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa e a fornirne la relativa prova all’ANAC.
Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito (si ricorda che il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa).

Il Regolamento disciplina inoltre:
- l'ordine di trattazione delle istanze;
- i casi di inammissibilità e improcedibilità delle stesse;
- i rapporti con altri procedimenti dell’ANAC;
- lo svolgimento dell'istruttoria;
- le modalità di approvazione del parere;
- la procedura semplificata;
- la comunicazione e la pubblicità del parere e l'adeguamento delle parti a quest'ultimo.

Il Regolamento si applica alle istanze pervenute dopo la sua entrata in vigore (i.e. il 10/02/2019) e alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.

Il Comunicato ANAC del 31/01/2019 evidenzia che con il nuovo Regolamento l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, sono di particolare rilevanza:
- l’introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione insorta e della relativa prova da fornire all’Autorità a pena di improcedibilità, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio;
- l’inammissibilità delle istanze dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale;
- l’introduzione di una procedura semplificata e di una motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad 1 milione di euro per i lavori qualora appaia di pacifica risoluzione tenuto conto, in particolare, di precedenti pronunce sull’argomento;
- la previsione di un parere rilasciato in forma semplificata, anche con mero rinvio a precedenti pareri già adottati, nel caso di pareri non vincolanti, in appalti sopra soglia, o in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione.

Inoltre, con riferimento alle istanze pervenute prima dell'entrata in vigore del Regolamento, per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento, si precisa che sarà avviato il relativo procedimento solo qualora sia verificato il permanere, da parte dei soggetti istanti, di un interesse attuale e concreto al rilascio del parere.
 

Dalla redazione