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01/02/2019

Subappalto necessario: omessa indicazione del subappaltatore e delle opere o servizi

Il TAR Lazio-Roma 07/01/2019, n. 146, si pronuncia sulla necessità o meno di indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore e le opere o servizi che si intendono subappaltare.

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché, tra l’altro, all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si intende subappaltare.

Il subappalto diviene “necessario” nel caso in cui l'appaltatore non sia in possesso delle qualificazioni necessarie per eseguire autonomamente determinate prestazioni o lavorazioni e deve, pertanto, subappaltarle ad imprese munite delle qualificazioni occorrenti, in quanto in mancanza non avrebbe i requisiti per partecipare alla gara.

Al riguardo il TAR ha, da un lato, ribadito che anche nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, resta ferma la conclusione dell’Adunanza Plenaria, sentenza 02/11/2015, n. 9, che non sia necessaria, in sede di offerta, l’indicazione del nominativo del subappaltatore neanche nel caso di subappalto necessario. D’altro lato, ha affermato che nel subappalto necessario risulta assumere ancora maggior valenza l’indicazione specifica delle opere o servizi che si intendono subappaltare. Pertanto, in caso di omessa indicazione di tali ultimi elementi, l’offerta risulta incompleta in quanto non specifica in quale modo verrebbe eseguita la parte per la quale l’azienda offerente è carente dei requisiti, con la conseguenza della esclusione dalla gara.

Inoltre, ha aggiunto il TAR, in tale ipotesi non si può neanche fare ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, perché non si è in presenza di carenze di elementi formali della domanda, ma di una carenza sostanziale, incidente sui requisiti di partecipazione e pertanto non sanabile attraverso la suddetta procedura del soccorso istruttorio.

Al riguardo è opportuno precisare che l'art. 105, comma 6, D. Leg.vo 50/2016, come modificato dall'art. 69, D. Leg.vo 56/2017 (c.d. Correttivo), prevede l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta nei casi di appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie c.d. comunitarie di cui all’art. 35, D. Leg.vo 50/2016 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della L. 06/11/2012, n. 190.

Dalla redazione