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25/01/2019

Sardegna: novità su certificazione energetica e impianti a biomasse

Con la legge di semplificazione 2018 la Regione Sardegna ha introdotto alcune disposizioni in materia ambientale ed energetica. La legge, in vigore dal 01/02/2019, contiene alcune precisazioni relative all'esenzione dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'APE e al recepimento dei valori minimi di rendimento e emissione per i generatori di calore alimentati a biomasse.

Con la L.R. Sardegna 11/01/2019, n. 1, pubblicata sul BURAS 17/01/2019, n. 4, la Regione Sardegna ha introdotto (artt. 49-51) alcune disposizioni rilevanti in materia ambientale ed energetica.

ATTESTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - Oltre alle esenzioni previste dalla normativa nazionale di cui di cui all'appendice A dell'Allegato 1 del decreto interministeriale 26/06/2015 (Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), l'articolo 49 della legge prevede ulteriori casi di esonero dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di prestazione energetica (APE). I casi previsti sono:
- i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali;
- gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d'uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
- i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
- gli edifici dichiarati inagibili;
- gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
- la locazione di porzioni di unità immobiliari.
L’articolo 51 della legge ha previsto, altresì, che i controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici sono di competenza della Regione.

IMPIANTI TERMICI A BIOMASSE - Recependo quanto disposto dal D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 07/11/2017, n. 186, l'articolo 50 della legge ha stabilito che i generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide devono rispettare i valori minimi di rendimento e di emissione corrispondenti:
- alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 D. Min. n. 186/2017, se installati dal 01/01/2019;
- alla classe 4 stelle di cui alla medesima tabella, se installati dal 01/01/2020.
 

 

Dalla redazione