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17/01/2019

Verifica della congruità dell’offerta e giustificazioni del concorrente

Secondo il T.A.R. Lombardia-Milano, sent. 14/01/2019, n. 53, è illegittima l’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta sia stata reputata complessivamente congrua sulla base di giustificazioni generiche su voci di costo rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

Nel caso di specie il concorrente aggiudicatario della gara per l’affidamento di servizi di ristorazione ospedaliera si era limitato ad affermare, in relazione ai costi delle derrate alimentari e degli investimenti, di vantare condizioni eccezionalmente favorevoli in ragione degli importanti volumi di acquisto realizzati e delle realizzazioni già eseguite in altri appalti.

Al proposito il T.A.R. ha ritenuto che si trattasse di giustificazioni assolutamente generiche, prive di effettivo contenuto e meramente riproduttive di formule di stile impiegate da tutti gli operatori economici di grandi dimensioni, i quali notoriamente ottengono prezzi favorevoli dai propri fornitori. Pertanto il mero e generico richiamo alla propria importante posizione di mercato non vale di per sé a giustificare i costi indicati dall’aggiudicatario per svolgere l’appalto.

I giudici, pur condividendo il prevalente indirizzo giurisprudenziale in materia di verifica di anomalia delle offerte, secondo cui da una parte il giudizio della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e dall’altra l’offerta deve essere valutata nel suo complesso, senza parcellizzazione delle singole voci, hanno concluso che, nel caso di specie, a fronte di giustificazioni molto generiche e vaghe su voci di costo rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto, risulta illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, la determinazione che in maniera apodittica reputa l’offerta complessivamente congrua.

Dalla redazione