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16/01/2019

Ampliamento del fabbricato, elementi di arredo delle aree pertinenziali e titolo edilizio

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza 07/12/2018, n. 54692, chiarisce la differenza tra ampliamento di fabbricato all'esterno della sagoma esistente soggetto a permesso di costruire, ed elementi di arredo delle aree pertinenziali non soggetti ad alcun titolo abilitativo.

Nel caso di specie si trattava di un manufatto consistente in una struttura in legno di grandi dimensioni costituita da pilastri verticali e da travi di appoggio orizzontali, che ricopriva l'intero lastrico solare, realizzato in zona di notevole interesse pubblico del centro storico in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.

Il ricorrente, condannato per i reati di cui all'art. 44, D.P.R. n. 380/2001 e art. 181, D. Leg.vo n. 42/2004, riteneva si trattasse di un mero arredo esterno, di riparo e protezione non subordinato ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e riconducibile al genus delle tettoie o gazebo, dal D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018.

Nel confermare la necessità del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica per il manufatto in discorso, la Corte ha:
- ribadito l’orientamento secondo il quale l'ampliamento di un fabbricato preesistente - da considerarsi intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 380/2001 (comma 1, lett. e.1) assoggettato a permesso di costruire - non può considerarsi pertinenza, la quale richiede che si tratti di un manufatto distinto e separato da quello principale a cui è asservito;
- affermato che la previsione di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 (comma 1, lett. e-quinquies), che tra le attività di edilizia libera non assoggettate ad alcun titolo abilitativo contempla "gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici", deve essere coordinata con il principio contenuto nel precedente art. 3, D.P.R. n. 380/2001 (comma 1, lett. e.1), sicché essa non si riferisce a strutture che ampliano il preesistente edificio, ma a manufatti separati, realizzati a servizio dello stesso nelle aree pertinenziali quali, secondo il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018, il gazebo ed il pergolato, purché di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo.

Dalla redazione