FAST FIND : FL4767

Flash news del
04/01/2019

Opere realizzate in zone a bassa sismicità e obbligo di preventiva autorizzazione

Secondo la Corte di cassazione, sez. III pen., 15/11/2018, n. 51600, è necessaria la preventiva autorizzazione per le opere realizzate nella zona sismica 4 qualora la Regione disponga anche per queste aree l’obbligo di presentazione della progettazione antisismica.

La Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso contro la sentenza del Tribunale che affermava la responsabilità penale del ricorrente che aveva realizzato alcune opere in area classificata "zona sismica 4" senza averne dato preventivamente avviso agli uffici competenti e senza aver presentato la dovuta progettazione antisismica presso l'Ufficio del Genio civile.

La Corte prende le mosse e ribadisce l’orientamento espresso nella recente sentenza n. 56040 del 15/12/2017, secondo la quale, in conseguenza dell'eliminazione di quello che in precedenza era definito "territorio non classificato" (a seguito dell'emanazione dell'Ord. P.C.M. 20/03/2003, n. 3274) e considerando che è attualmente prevista la facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, alla stessa devono ritenersi corrispondenti le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94, D.P.R. 380/2001. In altri termini, i territori rientranti nella zona 4 devono considerarsi zone a bassa sismicità per le quali è data alla Regione la facoltà di prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica.

Pertanto la mera collocazione del territorio del Comune dove insistono le opere realizzate in zona 4 non esclude automaticamente la necessità del titolo abilitativo, ben potendo la Regione prevedere comunque tale obbligo.

Dalla redazione