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28/12/2018

Piemonte: controlli e sanzioni degli attestati di prestazione energetica

È stata pubblicata sul BURP n. 51 del 20/12/2018 la D.G.R. Piemonte 14/12/2018, n. 43-8097 che disciplina controlli e sanzioni degli attestati di prestazione energetica (APE). Istituito un corso di raccordo formativo per certificatori energetici a cui possono essere ammessi solo i soggetti che abbiano frequentato un corso di formazione e che dispongano del relativo attestato di frequenza.

In materia di attestati di prestazione energetica (APE) la Delib. G.R. Piemonte 14/12/2018, n. 43-8097 prevede:
- a conferma delle previsioni della Delib. G.R. Piemonte 21/09/2015, n. 14-2119, che i controlli siano svolti da ARPA, su un campione pari ad almeno il 2% di quelli depositati annualmente sul Sistema Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici - SIPEE - (percentuale corrispondente a circa 2500 APE all’anno);
- che i controlli siano prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti;
- che la programmazione dei controlli avvenga sulla base di precisi criteri che vengono individuati, quali: presentazione di segnalazioni o esposti alla Regione o all’ARPA, redazione di attestati in assenza di sopralluogo, incongruenza dei dati e dei calcoli effettuati e presenti sul SIPEE, numero elevato di attestati rilasciati dallo stesso certificatore;
- che all'accertamento delle violazioni delle norme di cui all’articolo 6 del D. Leg.vo 192/2005 - che disciplinano i criteri e le modalità di redazione degli attestati di prestazione energetica, ed alla conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - provveda ARPA;
- che i proventi delle sanzioni, introitate da ARPA, siano destinati allo svolgimento delle ispezioni e monitoraggi in materia di certificazione energetica degli edifici;
- che ARPA applichi le sanzioni relativamente ai procedimenti sanzionatori avviati a far data dal 01/01/2019, mentre i procedimenti in corso si concluderanno secondo le disposizioni precedentemente in vigore.

Il provvedimento istituisce, altresì, un corso di raccordo formativo a cui possono essere ammessi solo quei soggetti che abbiano frequentato un corso di formazione, ai sensi del paragrafo 4.2 della disciplina allegata alla Delib. G.R. Piemonte n. 43-11965 del 04/08/2009, e che dispongano del relativo attestato di frequenza.
Il corso di raccordo, preliminare all’esame di profitto, deve avere i seguenti requisiti:
- una durata superiore a 40 ore;
- come oggetto, gli approfondimenti relativi alle novità normative intervenute nelle materie fondamentali;
La deliberazione stabilisce che i contenuti formativi minimi del corso siano dettagliati nell’aggiornamento della “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale allo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento per la valutazione della prestazione energetica degli edifici finalizzata al rilascio di Attestati di prestazione energetica”, di cui alla Determ. Dirig.R. Piemonte 16/11/2015, n. 799, a cura della Direzione Competitività del sistema regionale - Settore Sviluppo energetico sostenibile..
 

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