FAST FIND : FL4692

Flash news del
28/11/2018

Data di realizzazione dell’opera abusiva: elementi probatori e onere della prova

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito agli elementi probatori necessari per dimostrare la data di realizzazione dell’opera abusiva, nonché sul relativo onere della prova.

La controversia aveva ad oggetto la richiesta di annullamento di un ordine di demolizione concernente alcuni manufatti realizzati in assenza di titoli in area sottoposta a tutela paesaggistica ex art. 146 D. Leg.vo 42/2004, consistenti in un ampliamento di abitazione in zona agricola mediante realizzazione e tamponamento di un portico [ampliamento trapezoidale di dimensioni in metri 4,20 e 4,40 (lati minori), 6,05 e 7,70 (lati maggiori), altezza interna pari a metri 2,20]. L’area interessata era inserita in una zona che risultava classificata “E” agricola ed è stata altresì sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto della Regione in epoca posteriore all’acquisto del bene da parte dell’appellante.

In proposito, il Consiglio di Stato ha richiamato la predominante giurisprudenza che pone in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta.
La Sent. C. Stato 19/10/2018, n. 5988 ha poi chiarito che in linea di diritto, l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha individuato gli elementi probatori atti a dimostrare l’epoca di realizzazione, la collocazione e la consistenza originaria dei manufatti; tali elementi di prova sono costituiti, in particolare, da: ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, dichiarazioni sostitutive, documenti contrattuali.

 

Dalla redazione