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20/11/2018

Decreto Genova (D.L. 109/2018): pubblicata in G.U. la legge di conversione

È stata pubblicata nella G.U. del 19/11/2018, n. 269 (S.O. n. 55), la legge di conversione del D.L. 109/2018 (cd. "Decreto Genova"), che reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Il Decreto Genova come modificato dalla Legge di conversione (L. 130/2018, in vigore dal 20/11/2018), è diviso in 5 capi relativi a:
1. interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova;
2. sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
3. interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21/08/2017;
4. misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017;
5. ulteriori interventi emergenziali.

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Si segnalano in particolare le disposizioni del Capo II, con le quali viene istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).
Per quanto riguarda la sicurezza del sistema ferroviario nazionale, l'ANSFISA svolgerà i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), che viene soppressa.
Con riferimento invece alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all’esercizio delle funzioni già disciplinate dal D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35, l’ANSFISA:
a) esercita l’attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l’attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture;
b) promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall’articolo 6 del D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione del piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza;
e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 

Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche
Viene istituito inoltre l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade – archivio nazionale delle strade;
d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.

Monitoraggio per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e per la conservazione dei beni culturali immobili
Si segnalano anche le disposizioni che prevedono:
- la realizzazione di un Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità,
- nonché l'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l’individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei controlli.

Cabina di regia interministeriale
Nell'ambito delle disposizioni previste dal Capo V, si segnala l'istituzione di una Cabina di regia interministeriale con i seguenti compiti:
a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche (incluse quelle del monitoraggio dinamico delle infrastrutture di cui sopra), di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;
b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

Edilizia scolastica, scuole innovative e poli per l'infanzia
Si segnalano infine le disposizioni che prevedono che:
- le risorse per l'edilizia scolastica, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, vengano attribuite entro il 31/12/2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici;
- per promuovere la progettazione delle scuole innovative (di cui all'art. 1, comma 153, della L. 107/2015), è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;
- per promuovere la progettazione di nuovi poli per l'infanzia (di cui all'art. 3, del D. Leg.vo 65/2017), è autorizzata la spesa di 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
 

Dalla redazione