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02/11/2018

Impugnazione del permesso di costruire e limiti di distanza tra costruzioni

Con la sentenza 10/09/2018, n. 5307, il Consiglio di Stato ha fornito precisazioni in merito all’impugnazione del titolo edilizio in sanatoria da parte del confinante per violazione della normativa sulle distanze legali.

Con particolare riferimento al termine per impugnare il titolo edilizio, il Consiglio di Stato ha affermato che occorre tenere separato il regime d’impugnazione del titolo edilizio “ordinario” da quello applicabile al titolo edilizio “in sanatoria”:
- nel primo caso, il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori, cioè dal momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito;
- nel secondo caso, il termine decorre dalla data in cui si abbia conoscenza che, per una determinata opera abusiva già esistente, è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria. La conoscenza deve essere dimostrata in giudizio al fine di far valere la tardività dell'impugnazione.

Inoltre, per quanto riguarda la "vicinitas", ossia l'esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall'intervento edilizio, è stato ribadito che la stessa è circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo.

Infine i giudici hanno condiviso l’orientamento secondo il quale, nella verifica dell’osservanza delle distanze ai sensi dell’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, vanno considerati i balconi, nonché tutte le sporgenze destinate per i loro caratteri strutturali e funzionali ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono.

Dalla redazione