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30/10/2018

Costi della manodopera, indicazioni della stazione appaltante e tabelle ministeriali

Secondo il T.A.R. Bolzano, sent. 11/10/2018, n. 292, non è automaticamente esclusa l’offerta che indichi valori del costo della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante.

Nel caso di specie l’impresa ricorrente sosteneva la necessaria esclusione dell’impresa aggiudicataria dell'appalto per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, la cui offerta riportava un costo orario della manodopera di poco inferiore al costo previsto nei documenti posti a base di gara.

Al riguardo il T.A.R. ha osservato che la disciplina dettata dal D. Leg.vo n. 50/2016 in materia di costi della manodopera è volta in definitiva a garantire che negli appalti pubblici il lavoro sia adeguatamente remunerato, configurando come inattendibile un’offerta che rechi un basso costo della manodopera. Essa non consente tuttavia di ritenere ex se anomala, e dunque da escludere, un’offerta che indichi valori del costo della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, dovendo essi essere valutati nell’ambito della verifica di congruità.

Inoltre la sentenza ribadisce l’orientamento secondo il quale un’offerta non può dirsi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi. Perché possa dubitarsi della sua congruità infatti, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate.

Dalla redazione